Cassazione Civile, Ordinanza n. 21733/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Al contribuente era stata notificata una richiesta di pagamento relativa a fatture TIA per gli anni 2009 e 2010, che egli assumeva non gli fossero mai state trasmesse o consegnate prima. Proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, ma questo veniva dichiarato inammissibile per difetto di prova della notificazione all'ente, rimasto contumace. L'appello veniva respinto e il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per erronea attestazione della costituzione dell'appellata, invece contumace; 2) violazione delle norme sulla notificazione del ricorso nel processo tributario, sostenendo che il ricorso introduttivo fosse stato regolarmente consegnato a un funzionario dell'ente, come da timbro di protocollo, data e firma sull'originale; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, perché la condanna alle spese era stata pronunciata in favore di una parte non costituita e comunque in misura eccessiva rispetto al valore della causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo. Ha applicato l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, osservando che la notificazione del ricorso introduttivo all'ente era valida quando la copia dell'atto depositato reca sottoscrizione dell'impiegato addetto, timbro dell'ufficio ricevente e indicazione della data di consegna. Poiché tali elementi risultavano presenti, la notificazione doveva ritenersi rituale e l'originaria declaratoria di inammissibilità aveva erroneamente precluso la difesa del contribuente sin dal primo grado, incidendo sul contraddittorio. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.p.r. 546/1992
Richiamato nel primo motivo per dedurre il vizio motivazionale/di contenuto della sentenza d'appello, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
Invocato in relazione alla motivazione apparente o alla nullità della sentenza per erronea indicazione della costituzione dell'appellata.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la disciplina della notificazione del ricorso nel processo tributario.
art. 16, commi 2 e 3, d.lgs. 546/1992
"Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente ... ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia"
La notificazione diretta all'ente è valida se avviene mediante consegna all'impiegato addetto con ricevuta sulla copia; nel caso concreto, timbro di protocollo, data e firma sulla copia sono stati ritenuti sufficienti a provare il rituale ricevimento.
Invocato come parametro della censura sul travisamento della prova/documentazione relativa alla notifica, ma il motivo è stato accolto su diversa base normativa.
Invocato per la dedotta errata valutazione delle risultanze documentali.
Richiamato nei motivi relativi sia alla motivazione della sentenza sia alla liquidazione delle spese.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la condanna alle spese a carico del ricorrente.
art. 15, comma 2-ter, d.lgs. 546/1992
Richiamato per sostenere che, in mancanza di costituzione della controparte, non potevano essere liquidate spese che presuppongono attività difensiva della parte vittoriosa.
Richiamati subordinatamente per censurare l'entità della liquidazione delle spese.
La cassazione con rinvio è stata disposta al giudice di primo grado, in diversa composizione, per la regressione del processo dovuta al vizio del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo o dell'appello all'ente destinatario è valida quando la consegna avvenga all'impiegato addetto e sulla copia dell'atto risultino sottoscrizione, timbro dell'ufficio ricevente e data di consegna, potendo tali elementi dimostrare il rituale ricevimento.
- Se un vizio processuale ha inciso sull'integrità del contraddittorio e ha impedito la difesa sin dal primo grado, la decisione impugnata va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., nei casi eccezionali e tassativi previsti.
- Le censure sulla regolazione delle spese restano assorbite quando la sentenza viene cassata per un vizio preliminare e assorbente che comporta la regressione del processo.
- Nel giudizio tributario, la prova documentale della notificazione può essere desunta dagli elementi formali apposti sulla copia depositata, senza che sia indispensabile una distinta dichiarazione di ricevuta se il complesso degli elementi attesta il ricevimento dell'atto.
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