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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38983/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della decisione che ha applicato la custodia cautelare in carcere, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275‑bis c.p.p.; il ricorrente ha sostenuto l'assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari (perché le condotte sarebbero sporadiche ed episodiche e risalenti nel tempo) e la non adeguatezza della misura carceraria, proponendo gli arresti domiciliari eventualmente con braccialetto elettronico come misura meno afflittiva idonea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità estrinseca e manifesta infondatezza: ha ritenuto che il ricorso non abbia confutato puntualmente le argomentazioni del Tribunale che aveva fondato la custodia cautelare sul concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa (modalità ripetute di intimidazione e violenza in carcere, coinvolgimento di altri detenuti e agenti corrotti, numerosi precedenti specifici). Ha altresì escluso la rilevanza di una valutazione d'ufficio sulle condizioni di salute non specificamente dedotte in cassazione. Per l'inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 309/1990

    Norma sulle ipotesi di traffico di stupefacenti: nel procedimento era stata discussa la gravità indiziaria rispetto a questa fattispecie, valutata dal Gip e dal Tribunale come non sussistente per la specifica contestazione di associazione stabile, ma comunque rilevante nel quadro complessivo degli addebiti

  • art. 275‑bis c.p.p.

    Disciplina dei sistemi elettronici di controllo a distanza (braccialetto elettronico): la Corte ha ritenuto che tale strumento, pur idoneo a segnalare violazioni, sia inadeguato a prevenire la reiterazione quando sussistono indici chiari di proclività al reato e contatti criminali che il dispositivo non può recidere

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Richiamata nella censura di nullità/violazione formale; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia svolto una critica puntuale rispetto alle argomentazioni del provvedimento impugnato

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto il motivo dedotto aspecifico e manifestamente infondato perché non ha indicato la correlazione tra le ragioni del provvedimento e quelle poste a fondamento del ricorso

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso che non espone criticamente le argomentazioni del provvedimento impugnato; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile per aspecificità

  • art. 292 c.p.p.

    Richiama i presupposti per l'adozione della misura cautelare e la verifica integrale degli elementi; la Corte ha osservato che, sebbene il giudice dell'appello abbia poteri ampi, il sindacato di legittimità è comunque limitato e il ricorso di cassazione non può sostituirsi a una mancata critico-dimostrazione

  • art. 299, commi 1 e 3 c.p.p.; art. 310 c.p.p.

    Norme sul procedimento cautelare in appello e sui poteri del giudice dell'appello: citate nella disamina sul perimetro del devolutum e sui limiti del sindacato in sede di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per gravare il ricorrente delle spese processuali

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se non espone criticamente e puntualmente la correlazione tra le ragioni del provvedimento impugnato e le doglianze: censure generiche o meramente assertive vengono rigettate
  • La valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione si fonda su elementi concreti (modalità delle condotte, contatti con terzi, coinvolgimento di agenti, precedenti specifici): la presenza di ripetuti comportamenti intimidatori in carcere rafforza la necessità della custodia cautelare
  • Gli strumenti di controllo elettronico non sono considerati automaticamente sostitutivi della custodia cautelare quando vi siano indici forti di pericolosità o di reti criminali che il dispositivo non può interrompere
  • Questioni relative alla compatibilità dello stato di salute con il carcere devono essere sollevate e documentate tempestivamente: la loro mera evocazione in cassazione, senza specifiche deduzioni o fatti nuovi, difficilmente ottiene valutazione favorevole
  • Il potere del giudice dell'appello in materia cautelare è ampio, ma il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione è limitato: non può sopperire all'assenza di argomentazioni puntuali del ricorrente
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare oneri economici (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende), specie se il vizio è ascrivibile alla difesa

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