Cassazione Penale, Ordinanza n. 01475/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto nei confronti dell'imputato per un furto aggravato, con pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa. Avverso la decisione di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione fondato su asserita mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso non indicava, secondo la Corte, specifiche ragioni di fatto e di diritto, né si confrontava in modo adeguato con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità e comunque generico e aspecifico. Ha ritenuto che la motivazione delle sentenze di merito fosse congrua e immune da vizi logico-giuridici sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto alla determinazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato oggetto di condanna
aggravante del furto contestata e confermata nei giudizi di merito
ulteriore aggravante del furto contestata e confermata nei giudizi di merito
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era generico e aspecifico, quindi non deducibile in cassazione
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo l'automatismo richiamato dalla Corte
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si risolva in una generica denuncia di vizi motivazionali, se non si confronta specificamente con la decisione impugnata e non indica in modo puntuale gli errori di fatto o di diritto denunciati.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente assertivo, non specifico e non autosufficiente rispetto alle ragioni poste a base della sentenza di merito.
- Se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e giuridicamente corretta nell'affermazione della responsabilità e nella determinazione della pena, il ricorso che non ne evidenzi puntualmente le criticità è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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