Cassazione Penale, Sentenza n. 4932/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca di numerosi beni formalmente intestati al ricorrente ma ritenuti nella disponibilità del proposto Vincenzo Graziano; il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 sostenendo che la motivazione della confisca era apparente perché egli aveva documentato la liceità della provvista impiegata per gli acquisti (relazione del consulente Petruzzella, proventi da vendita di beni, mutui bancari, capitale iniziale derivante da donazione), e che la presunzione di disponibilità poteva essere superata con la prova contraria; inoltre contestava la confisca dell'immobile a Cinisi sostenendo che il pagamento era stato effettuato con assegni poi rimasti insoluti a causa del sequestro del conto e che la venditrice aveva attivato iniziative per il recupero del credito.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello si sia confrontata diffusamente con la relazione del consulente e con la documentazione, motivando le ragioni per cui non risultava superata la presunzione di disponibilità dei beni in capo al proposto. Ha osservato inoltre che il ricorrente non ha contrastato la valutazione secondo cui aveva proseguito l'attività imprenditoriale avviata dal padre con il sostegno e le risorse fornite da esponenti di Cosa Nostra, cosicché i redditi non risultavano leciti; tale mancata contestazione rende il motivo generico. Quanto all'immobile di Cinisi, il mancato incasso degli assegni non è stato giustificato da modalità alternative di soddisfazione del prezzo o dalla dimostrazione di risorse lecite impiegate per l'acquisto. Perciò la censura attiene a questioni di merito o alla valutazione della congruità delle prove, materie non riesaminabili in Cassazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Limita il potere della Cassazione nel sindacare valutazioni di merito e la congruità/sufficienza della motivazione sui fatti materiali e sulle prove; le censure che si risolvono in un riesame della valutazione probatoria sono inammissibili.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di condanna per il procedimento di cassazione; qui applicato per la somma di euro 3.000,00 a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La presunzione che beni intestati a terzi siano nella disponibilità di un proposto può essere superata, ma occorre fornire prove concrete e specifiche che ne dimostrino l'autonomia e la lecita provenienza delle risorse impiegate.
- In materia di confisca per delitti di tipo mafioso è essenziale dimostrare esplicitamente e documentare la provenienza lecita dei capitali; basta produrre documenti generici o parziali perché il giudice di merito possa ritenere non superata la presunzione.
- Se il giudice di merito motiva che l'attività imprenditoriale è proseguita grazie a risorse fornite da soggetti collegati all'associazione mafiosa, il terzo a cui sono intestati beni deve contraddire e documentare espressamente tale specifica gravata di pesi probatori; la mancata contestazione rende la censura generica.
- La Cassazione non è la sede per un nuovo esame della valutazione delle prove o per contestare la logica/sufficienza della motivazione: i motivi che si risolvono in censure di merito sono inammissibili.
- Per acquisti effettuati con assegni poi rimasti insoluti perché il conto è stato sequestrato, è necessario dimostrare modalità alternative e lecite di pagamento o fornire prove che il venditore abbia rinunciato al credito; altrimenti il mancato incasso è poco rilevante.
- Nella difesa contro misure personali e patrimoniali collegate a reati associativi, conviene produrre una catena documentale completa: atti di provenienza dei capitali (atti di vendita, donazioni), contratti di mutuo, movimentazioni bancarie coerenti con i redditi dichiarati, dichiarazioni fiscali e comparazione specifica con le contestazioni mosse dal giudice.
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