Cassazione Civile, Ordinanza n. 39338/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Due comproprietari/condomini hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in una controversia condominiale. In prossimità dell'udienza hanno chiesto il rinvio a nuovo ruolo, sostenendo di non poter comporre la lite con il condominio perché quest'ultimo era privo di amministratore a seguito dell'annullamento della delibera di conferma del precedente amministratore. La Corte ha respinto la richiesta di rinvio rilevando che, secondo giurisprudenza costante, l'amministratore revocato o non confermato conserva i poteri di rappresentanza, anche processuale, fino alla sostituzione; quindi i ricorrenti avrebbero potuto sottoporre allo stesso eventuali ipotesi transattive. Il ricorso è stato però dichiarato inammissibile per tardività, poiché notificato oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, applicando la riduzione della sospensione feriale dei termini introdotta dal D.L. 132/2014 e ritenuta immediatamente operativa per i procedimenti introdotti nel 2015.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la richiesta di rinvio per assenza dell'amministratore del condominio, affermando che il precedente amministratore, ancorché revocato o non confermato, continua a rappresentare il condominio fino alla sostituzione. Ha inoltre accertato la tardività della notificazione del ricorso: il termine per impugnare scadeva il 30 settembre 2016, mentre la notifica è avvenuta il 6 ottobre 2016, dovendosi applicare la nuova disciplina della sospensione feriale dei termini, ridotta dal 1 al 31 agosto e immediatamente efficace dal 2015. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 132 del 2014
La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1 al 31 agosto; la modifica è rilevante per il calcolo del termine di impugnazione.
art. 16, comma 1, D.L. n. 132/2014
conv. con modif. dalla L. n. 162/2014
La riduzione del periodo di sospensione feriale si applica immediatamente a decorrere dall'anno 2015, secondo il principio tempus regit actum, anche ai giudizi già introdotti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Quando la delibera di nomina o conferma dell'amministratore condominiale viene revocata o annullata, l'amministratore continua comunque a rappresentare il condominio, anche in giudizio, fino alla sostituzione effettiva, in ragione della continuità dell'amministrazione e della presunzione di conformità alla volontà dei condomini.
- Ai fini del termine per proporre ricorso per cassazione, la disciplina della sospensione feriale dei termini va applicata secondo la normativa vigente al momento del decorso del termine, in forza del principio tempus regit actum.
- La riduzione del periodo di sospensione feriale introdotta dal D.L. 132/2014 si applica immediatamente ai procedimenti interessati dal nuovo regime, senza che rilevi la data di introduzione del giudizio.
- Il ricorso notificato oltre il termine di impugnazione, calcolato secondo la disciplina vigente sulla sospensione feriale, è inammissibile per tardività.
- La mancata attività difensiva dell'intimato esclude la condanna alle spese, ma non impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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