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Ordinanza

Ordinanza n. 1303/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare proposta dal militare contro gli atti della procedura di avanzamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della difesa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR Lazio aveva accolto la domanda cautelare del militare. L’appellato aveva eccepito l’improcedibilità dell’appello, sostenendo che la Commissione di valutazione e avanzamento fosse stata riconvocata dopo l’ordinanza impugnata. Nel merito, l’appello ha contestato: la mancata integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado; il contrasto del ricorso originario con gli artt. 1030, comma 2, 1051 e 1056 del codice dell’ordinamento militare e con i principi giurisprudenziali in materia di avanzamento; l’erronea valutazione secondo cui la Commissione avrebbe confuso le cause automatiche di esclusione dalla procedura con le ragioni poste a fondamento del giudizio di inidoneità all’avanzamento per anzianità; l’assenza del requisito del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo irrilevante la riconvocazione della Commissione successiva all’ordinanza cautelare, anche perché l’attività amministrativa posta in essere in sede cautelare non determina di per sé il venir meno dell’interesse all’appello e non si configura un giudicato cautelare. Nel merito, ha ritenuto fondate tutte le censure del Ministero: non era stata assicurata l’integrità del contraddittorio; il ricorso di primo grado risultava incompatibile con la disciplina e i principi applicabili alla procedura di avanzamento; la documentazione dimostrava chiaramente che la Commissione non aveva confuso le cause automatiche di esclusione con le motivazioni del giudizio di inidoneità; mancava completamente il periculum in mora. L’appello è stato quindi accolto, l’ordinanza cautelare riformata e l’istanza cautelare originaria respinta. È stata mantenuta ferma l’udienza pubblica del 9 settembre 2026 e sono state compensate le spese del doppio grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 1030, comma 2, d.lgs. 66/2010

    Norma del codice dell’ordinamento militare richiamata dal giudice quale parametro della disciplina della procedura di avanzamento e dell’ambito motivazionale esigibile.

  • art. 1051 d.lgs. 66/2010

    Norma del codice dell’ordinamento militare richiamata come parametro di legittimità della procedura di avanzamento.

  • art. 1056 d.lgs. 66/2010

    Norma del codice dell’ordinamento militare richiamata quale disciplina applicabile alla procedura di avanzamento e alla motivazione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La riconvocazione dell’organo amministrativo successiva all’adozione di un’ordinanza cautelare non rende automaticamente improcedibile l’appello cautelare, poiché l’attività amministrativa svolta in sede cautelare non determina di per sé il venir meno dell’interesse alla decisione e non produce giudicato cautelare.
  • Nel giudizio cautelare amministrativo, l’integrità del contraddittorio costituisce una condizione necessaria per la legittimità della decisione; la sua mancata assicurazione giustifica la riforma della misura cautelare concessa in primo grado.
  • La legittimità del giudizio di avanzamento militare deve essere valutata distinguendo le cause automatiche di esclusione dalla procedura dalle ragioni sostanziali poste a fondamento del giudizio di inidoneità all’avanzamento per anzianità.
  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza del periculum in mora: la totale mancanza del rischio di un pregiudizio grave e irreparabile impone il rigetto dell’istanza, anche ove siano prospettate censure di illegittimità dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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