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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00853/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia riguardava un immobile del quale un soggetto rivendicava la comproprietà e il diritto ad avere copia delle chiavi del portone di accesso, oltre al risarcimento del danno per l’impossibilità di utilizzare il bene. Il tribunale aveva respinto la domanda, mentre la corte d’appello aveva invece riconosciuto la titolarità di una quota di comproprietà in capo all’attore, ordinando la consegna delle chiavi e liquidando un danno per il mancato godimento del bene. Gli eredi dei convenuti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la posizione dominicale dell’attore fosse incerta perché fondata su un atto di cessione di diritti ereditari dal contenuto non determinato o non determinabile, influenzato dall’esito di altre vicende successorie e dall’eventuale validità del testamento olografo del de cuius; hanno inoltre richiamato la possibile operatività della prelazione e del riscatto tra coeredi e la mancata prova del pagamento del prezzo. Con il secondo motivo hanno denunciato vizio motivazionale, lamentando che la corte d’appello avesse deciso in modo apodittico, senza illustrare adeguatamente il percorso logico-giuridico seguito per discostarsi dal primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo proposto da una delle controricorrenti perché tardivo rispetto al termine lungo di impugnazione. Ha poi rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati entrambi i motivi. Sul primo motivo ha osservato che, anche a voler considerare la pendenza di giudizi sulla validità del testamento e sull’atto conciliativo, non ne derivava comunque l’esclusione dell’attore dalla successione, essendo egli comunque coerede per linea successoria paterna; la censura non scalfiva quindi la ratio della decisione d’appello, che aveva valorizzato il trasferimento della quota ereditaria tramite accordo conciliativo. Sul secondo motivo ha escluso il vizio motivazionale, rilevando che la corte territoriale aveva espressamente indicato il fondamento del proprio convincimento nella cessione della quota tramite accordo conciliativo, rendendo percepibile l’iter argomentativo seguito. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e ha altresì condannato la parte ricorrente principale al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e dell’ulteriore importo per contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

    Il vizio è escluso quando la censura non individua un fatto decisivo realmente trascurato o quando la motivazione della sentenza impugnata rende comunque percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 327 cod. proc. civ.

    Nel giudizio di cassazione il controricorso che in realtà aderisce alle censure del ricorso principale va qualificato come ricorso incidentale adesivo e deve rispettare il termine lungo di impugnazione.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

    La decisione è stata resa all’esito del procedimento accelerato e in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    La partecipazione del consigliere delegato al collegio non integra causa di incompatibilità secondo l’indirizzo richiamato delle Sezioni Unite.

  • art. 52 cod. proc. civ.

    La partecipazione del consigliere delegato al collegio non determina incompatibilità rilevante nel procedimento di definizione accelerata.

  • art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

    La parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata e, separatamente, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

    È stata applicata la condanna equitativa in favore della controparte per la proposizione di un ricorso ritenuto infondato nel procedimento accelerato.

  • art. 96, comma 4, cod. proc. civ.

    È stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    L’ulteriore importo è commisurato a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

  • art. 732 cod. civ.

    È richiamato solo nel contesto difensivo dei ricorrenti, in relazione alla prelazione e al riscatto tra coeredi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando la censura mira solo a opporre una diversa lettura dei fatti o non individua un fatto storico realmente decisivo e trascurato dal giudice di merito.
  • La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non sussiste vizio motivazionale se il fondamento della decisione è chiaramente individuabile, anche sinteticamente.
  • Il controricorso che si limiti ad aderire alle censure del ricorso principale va trattato come ricorso incidentale adesivo e deve rispettare il termine lungo di impugnazione, non trovando applicazione la disciplina del ricorso incidentale tardivo.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull’avvenuto trasferimento della quota o del diritto controverso tramite accordo conciliativo, la censura che si limiti a prospettare l’incertezza astratta del titolo non è idonea a scardinare la ratio decidendi, se non dimostra che tale incertezza escluda concretamente la titolarità riconosciuta.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la soccombenza può comportare oltre alle spese anche le ulteriori conseguenze economiche previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoSuccessione legittimaComunione
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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