Cassazione Penale, Sentenza n. 28889/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Bari che aveva ribadito la condanna per sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore, qualificando il fatto come furto aggravato per cose destinate a pubblico servizio. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l'aggravante dell'art. 625 n. 7 c.p. non fosse configurabile perché la manomissione aveva riguardato il contatore collocato nella privata abitazione e non un allaccio diretto alla rete dell'ente erogatore; da ciò faceva discendere la procedibilità a querela del furto, querela che sarebbe mancata. Ha inoltre sostenuto che, esclusa l'aggravante, il reato sarebbe stato estinto per prescrizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure riproducevano motivi aggiunti di appello dichiarati inammissibili per difetto di connessione funzionale con i motivi originari, e che il ricorso per cassazione non può investire deduzioni già inammissibili ab origine, perché un eventuale accoglimento non condurrebbe ad alcun esito favorevole nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla aggravante e sulle conseguenze in tema di procedibilità e prescrizione fosse inammissibile in cassazione perché relativa a motivi aggiunti di appello già dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale per assenza di connessione con i motivi originari. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l'aggravante per cose destinate a pubblico servizio è stata oggetto di contestazione difensiva; la Corte non ne ha esaminato il merito perché la doglianza era veicolata tramite motivi di appello inammissibili ab origine.
richiamato implicitamente quale base della contestata aggravante del furto.
non citato nel testo.
non citato nel testo; la Corte afferma in termini generali l'inammissibilità dei motivi di appello aggiunti e del ricorso che ne riproduce il contenuto.
non citato espressamente, ma la doglianza è formulata come violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in sede di legittimità.
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso una sentenza che non abbia esaminato deduzioni già inammissibili in origine in appello, perché l'eventuale accoglimento della censura non potrebbe produrre un esito favorevole nel giudizio di rinvio.
- Il difetto di connessione funzionale tra motivi originari di appello e motivi aggiunti comporta l'inammissibilità di questi ultimi; tale inammissibilità si riflette anche sul ricorso per cassazione che riproponga le medesime doglianze.
- Non può essere devoluto in cassazione, come vizio di motivazione, il mancato esame di motivi di appello dichiarati inammissibili dal giudice di merito, poiché il controllo di legittimità non può trasformarsi in una revisione di questioni processualmente precluse.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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