Cassazione Penale, Sentenza n. 12542/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare (arresti domiciliari poi trasformati in obbligo di dimora). I motivi sono due: 1) la presunta insussistenza dell'aggravante contestata (art. 625, comma 1, n. 7, c.p.); 2) l'assenza di effettive esigenze cautelari, con richiamo alla risalenza dei precedenti penali e alla violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che eventuali esigenze cautelari sarebbero soddisfatte con misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'accertamento sull'aggravante art. 625 n.7 fosse irrilevante ai fini della misura cautelare, poiché era pacifica la sussistenza di un'altra aggravante (n.2 dell'art. 62 c.p.) sufficiente per l'applicazione della misura. Sulla questione delle esigenze cautelari, la Corte ha rilevato che i precedenti, pur risalenti, hanno prodotto un giudicato cautelare emerso nel procedimento e non risultano elementi che modifichino la prognosi di recidiva a favore dell'indagato; la censura è stata quindi ritenuta eccentrica rispetto alla motivazione impugnata e priva di argomentazioni efficaci. La doglianza sulla scelta della misura è stata considerata evocata e non adeguatamente sviluppata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'aggravante è stata contestata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la sua eventuale insussistenza fosse irrilevante perché la presenza di un'altra aggravante (art. 62 n.2 c.p.) era sufficiente a giustificare la misura cautelare
La Corte ha ritenuto pacifica la sussistenza di questa aggravante; di per sé idonea a giustificare l'applicazione della misura cautelare, rendendo secondaria la valutazione sull'altra aggravante
Richiamata come fondamento delle esigenze cautelari originariamente valutate dal GIP (rischio di reiterazione), utilizzata per motivare l'applicazione della misura cautelare
Massime di principio
- Se è accertata una aggravante sufficiente di per sé a giustificare la misura cautelare, la contestazione di un'ulteriore aggravante può risultare irrilevante e non idonea a fondare la revoca della misura
- Il semplice richiamo alla risalenza dei precedenti penali non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente che i precedenti non producono una prognosi di recidiva o che siano stati superati; se nei precedenti è intervenuto un giudicato cautelare tale valutazione pesa a favore della misura
- La doglianza sulla proporzionalità o sulla scelta di una misura meno afflittiva deve essere sviluppata con argomentazioni specifiche e concrete (es. proposte alternative concrete e elementi di fatto nuovi); le censure meramente evocative o generiche sono inammissibili
- In sede di impugnazione cautelare è essenziale connettere le critiche alla motivazione del provvedimento impugnato; censure 'eccentriche' rispetto alle ragioni adottate dal giudice rischiano l'inammissibilità
- Le spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) possono essere inflitte in caso di inammissibilità del ricorso laddove l'atto non risulti assistito da adeguata fondatezza giuridica o fattuale
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