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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18862/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato euro 47.142,54 per accisa sull'energia elettrica, oltre interessi e indennità di mora, assumendo che la società avesse ceduto con continuità a terze imprese operanti nel medesimo sito produttivo una quota dell'energia elettrica acquistata da un fornitore, beneficiando indebitamente anche su tale quota dell'aliquota ridotta. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe fondato la decisione su una questione - il difetto di soggettività passiva d'imposta della società - non introdotta dalla contribuente; 2) violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che, in un assetto contrattuale di 'service' in cui una società fornisce locali, utenze e servizi a più imprese, il prestatore del servizio andrebbe qualificato come venditore di energia elettrica e quindi come soggetto passivo dell'accisa, anche se privo di licenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione impugnata. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della soggettività passiva della società era stata già devoluta nel giudizio di merito dalla stessa contribuente, che aveva contestato di essere soggetto venditore di energia elettrica ai sensi dell'art. 53 TUA. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, in tema di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo è il fornitore/venditore che effettua la fatturazione al consumatore finale; le cessioni intermedie o le ulteriori utilizzazioni nell'ambito di rapporti privatistici con terzi non spostano la soggettività passiva in capo al consumatore finale. La Corte ha quindi ritenuto corretta la conclusione del giudice di merito secondo cui l'azione di recupero avrebbe dovuto essere indirizzata al fornitore dell'energia e non alla società utilizzatrice. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e al pagamento di sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di extrapetizione ricorre solo se il giudice pronuncia oltre i limiti delle domande ed eccezioni o su questioni non dedotte e non rilevabili d'ufficio; non vi è violazione se il giudice qualifica diversamente i fatti già allegati senza introdurre nuovi elementi fattuali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 504/1995.

  • d.lgs. n. 504/1995, art. 52

    L'energia elettrica è sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali.

  • d.lgs. n. 504/1995, art. 53

    Sono obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica i soggetti che procedono alla fatturazione ai consumatori finali, cioè i venditori.

  • d.lgs. n. 504/1995, art. 2

    L'accisa si articola in un fatto generatore e in una condizione di esigibilità; la fornitura al consumatore finale realizza la condizione di esigibilità senza alterare la natura di imposta di produzione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama la definizione anticipata del ricorso e la disciplina della trattazione camerale in conformità alla proposta.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta, la Corte applica le sanzioni previste dai commi 3 e 4; nel caso concreto le ha liquidate in euro 2.200 e euro 1.200.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice qualifica giuridicamente in modo diverso fatti già dedotti dalla parte, purché non introduca nuovi elementi di fatto e non esorbiti dalle domande ed eccezioni devolute.
  • In materia di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo dell'imposta è il fornitore/venditore che fattura al consumatore finale; i successivi rapporti interni o privatistici tra utilizzatore e terzi non trasferiscono la soggettività passiva tributaria sull'utilizzatore.
  • La fattispecie impositiva delle accise distingue il fatto generatore della pretesa dalla condizione di esigibilità: la fornitura al consumatore finale realizza il momento di esigibilità, ma l'obbligazione resta ancorata al soggetto che ha realizzato il fatto generatore.
  • L'azione di recupero dell'accisa deve essere indirizzata al soggetto passivo individuato dalla disciplina speciale; non è legittimo recuperare il tributo nei confronti del mero consumatore finale per il solo fatto di aver impiegato o redistribuito l'energia nell'ambito della propria attività.
  • Quando il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le sanzioni processuali previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in presenza dei relativi presupposti normativi richiamati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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