Cassazione Penale, Ordinanza n. 11157/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza. In concreto, la contestazione riguardava la ritenuta prova del tasso alcolemico e la validità dell'accertamento etilometrico: il primo motivo lamentava che, in assenza di due misurazioni concordanti, non sarebbe stato possibile determinare con certezza il tasso alcolemico; il secondo deduceva vizi del funzionamento dell'alcoltest e la conseguente inutilizzabilità o inattendibilità del risultato; il terzo contestava la presenza di elementi sintomatici di alterazione alcolica, sostenendo che le osservazioni sanitarie riportate in pronto soccorso non fossero coerenti o significative. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché ripetitivi di censure già esaminate e confutati con motivazione logica e conforme ai principi di legittimità, oppure perché incentrati su una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento seguito dai giudici di merito secondo cui, per la prova della guida in stato di ebbrezza, può bastare anche una sola misurazione alcolimetrica se corroborata da elementi sintomatici dell'assunzione di alcol; nel caso concreto erano stati indicati condotta di guida, alito vinoso e linguaggio sconnesso. Ha inoltre escluso il dedotto malfunzionamento dell'etilometro, osservando che la riduzione dell'espirazione era dipesa da una condotta ostruzionistica dell'imputato, che l'apparecchio aveva comunque effettuato una misurazione valida con esito di 2,20 g/l, e che la dicitura "volume insufficiente" sullo scontrino non invalida la prova se lo strumento non segnala un errore. Il terzo motivo è stato giudicato meramente fattuale e volto a sollecitare una rivalutazione delle prove. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
La contravvenzione di guida in stato di ebbrezza è ritenuta provata anche con una sola misurazione alcolimetrica, se accompagnata da elementi sintomatici dell'assunzione di alcol; il superamento della soglia punibile può essere desunto dal quadro complessivo.
art. 379, comma 2, d.P.R. 498/1992
La difesa lo invoca per sostenere la necessità di due determinazioni concordanti, ma la Corte richiama il diverso orientamento secondo cui non è indispensabile, ai fini probatori, la duplice misurazione.
art. 379, commi 6, 7 e 8, d.P.R. 498/1992
La difesa lo invoca per i presunti vizi dell'alcoltest; la Corte ritiene infondata la censura perché l'apparecchio ha effettuato una misurazione valida e non risultava un errore di funzionamento.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
È il parametro processuale richiamato per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito della valutazione probatoria.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della prova della guida in stato di ebbrezza, una sola misurazione alcolimetrica può essere sufficiente se è coerente con ulteriori elementi sintomatici dell'assunzione di bevande alcoliche emergenti dagli atti.
- La deduzione di un malfunzionamento dell'etilometro non è fondata quando lo strumento abbia comunque fornito un risultato valido e non segnali espressamente un errore di funzionamento; la dicitura "volume insufficiente" non è di per sé idonea a infirmare la prova.
- Le contestazioni che si limitano a proporre una diversa lettura delle emergenze probatorie o a sollecitare una rivalutazione del merito sono inammissibili in sede di legittimità.
- È inammissibile il ricorso che ripropone censure già specificamente esaminate e confutate dai giudici di merito con motivazione logica e coerente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, conseguono le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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