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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49996/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che confermava la condanna per appropriazione indebita (artt. 81 cpv., 646 e 61 n.7 c.p.). Il difensore ha dedotto: (i) errore nell'accertamento della presenza della querela in quanto la querela in fascicolo sarebbe composta da 7 e non 12 pagine; (ii) errata valutazione nel rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; (iii) mancata concessione delle attenuanti generiche; (iv) rigetto ingiustificato della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (in particolare audizione del teste Bianco Giovanni); (v) illegittima condizione della sospensione della pena alla restituzione dei beni e carenza motivazionale della Corte di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha accertato direttamente dagli atti che la querela era effettivamente composta da 12 pagine (fogli 5-16) e che dunque il motivo è manifestamente infondato. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità essendo reiterazioni pedisseque delle censure d'appello senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della Corte d'appello. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello circa l'inidoneità dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis, il diniego delle attenuanti generiche, la non decisività dell'audizione del teste Bianco e la legittimità della condizione della sospensione della pena alla restituzione dei beni. In conseguenza ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 6.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa/temerarietà.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 646; art. 81 comma finale; art. 61 n.7

    Norme sostanziali che qualificano il reato di appropriazione indebita e la recidiva/concause che hanno qualificato la responsabilità penale dell'imputata; utilizzate come quadro normativo del reato oggetto del processo

  • Codice penale

    La Corte d'appello ha ritenuto che la condotta dell'imputata e il valore dei beni non restituiti escludevano i presupposti per l'applicazione di questa causa di non punibilità/sospensione; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione

  • Codice di procedura penale

    Principio della specificità dei motivi di impugnazione: in cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre pedissequamente le censure già avanzate in grado precedente senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata

  • Codice di procedura penale

    Consente di condannare la parte privata al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa/temerarietà nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicato dalla Corte per fissare €6.000,00

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, quando occorre verificare l'integrazione di una violazione di natura processuale, può esaminare direttamente gli atti del fascicolo e dichiarare manifestamente infondati motivi basati su fatti documentabili nei verbali e negli atti
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già svolte in appello senza confutare puntualmente le ragioni con cui l'appello è stato respinto è inammissibile per difetto di specificità (artt. 581 e 591 c.p.p.)
  • Il giudice di appello che neghi la rinnovazione dell'istruttoria deve motivare l'assenza di decisività degli atti richiesti; se questa motivazione è presente e congrua, la Cassazione la riterrà adeguata
  • L'applicazione dell'art. 131-bis (o di misure alternative/sospensive) può essere esclusa quando la natura della condotta e il valore dei beni inerenti il reato dimostrino la non sussistenza dei presupposti; la richiesta generica non è sufficiente
  • Proporre ricorsi temerari o reiterare censure già confutate, specialmente quando la documentazione contraddice la tesi del ricorrente, può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.)

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