Cassazione Penale, Ordinanza n. 07317/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché genericamente proposto e manifestamente infondato rispetto alla motivazione della sentenza impugnata sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente proponeva impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente, contestando in sostanza la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dall'ordinanza emerge che la doglianza era formulata in modo generico e che la Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la qualità, la quantità e le modalità di confezionamento della sostanza detenuta, nonché il contesto della piazza di spaccio in cui la detenzione era stata accertata, elementi ritenuti indicativi di un ruolo di pusher.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in presenza della qualità e quantità della sostanza, delle modalità di confezionamento e del contesto di spaccio, elementi incompatibili con un fatto tenue.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando è generico o manifestamente infondato rispetto alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la concreta offensività emerge da quantità, qualità e modalità di confezionamento della sostanza, oltre che dal contesto di spaccio in cui la detenzione avviene.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a una contestazione generica.
- La presenza di elementi sintomatici di una stabile partecipazione allo spaccio o di un ruolo di pusher è incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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