Cassazione Penale, Sentenza n. 35190/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato è stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 16 maggio 2025 alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per tentato omicidio, porto di coltello e minaccia aggravata; la Corte d’appello di Milano, il 4 febbraio 2026, ha confermato la condanna. I fatti riguardano l’accoltellamento, avvenuto il 6 febbraio 2024 in una scuola di Pieve Emanuele, di un minore con cui l’imputato era in conflitto per il rapporto di quest’ultimo con una ragazza. Secondo la ricostruzione di merito, dopo avere minacciato la vittima nei giorni precedenti, l’imputato la raggiunse all’esterno della scuola, tentò di colpirla alla gola con un coltello, la inseguì mentre fuggiva e, dopo averla raggiunta nell’androne, la colpì con calci e pugni e con una coltellata alla coscia destra. La ferita, in corrispondenza dell’arteria femorale, provocò copiosa perdita di sangue; la vittima fu soccorsa grazie all’intervento di un’insegnante. L’imputato si allontanò e fu successivamente rintracciato nella propria abitazione, dove furono trovati gli indumenti con tracce ematiche e dove ammise le proprie responsabilità. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione sul dolo omicidiario: ha sostenuto che vi fu un solo colpo, diretto a una zona non vitale e di modesta penetrazione, inferto mentre si trovava in posizione dominante, e che poi si allontanò spontaneamente; ha inoltre qualificato il gesto iniziale verso la gola come intimidatorio e ha chiesto la riqualificazione del fatto in lesioni personali. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sull’aggravante dei futili motivi, sostenendo di essere intervenuto per proteggere l’amica da molestie e non per gelosia o spirito punitivo, e denunciando una ricostruzione travisata delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e il ricorso. Sul primo, ha rilevato che la censura isolava la coltellata alla coscia e trascurava il precedente tentativo di colpire la vittima alla gola, seguito dall’inseguimento e dalla minaccia esplicita di ucciderla. Ha ritenuto che il ricorso proponesse una ricostruzione alternativa non consentita e che la motivazione di merito avesse considerato, in modo logico e adeguato, l’arma impiegata, le sedi corporee prese di mira, la perdita ematica, le minacce e la condotta successiva. La lesione alla coscia aveva interessato una zona contenente l’arteria femorale e aveva causato un’emorragia potenzialmente letale; la mancata pluralità dei colpi non escludeva il tentato omicidio, poiché la morte non si era verificata per il tempestivo intervento di terzi. Sul secondo motivo, la Corte ha giudicato coerente la valutazione dei giudici di merito: l’aggressione era stata originata da una rappresentazione soggettiva e possessiva del rapporto con la ragazza e da uno spirito punitivo verso un terzo, in modo manifestamente sproporzionato rispetto al pretesto addotto. La gelosia, nella concreta dinamica accertata, costituiva occasione di una volontà di possesso e di una reazione punitiva priva di adeguata consistenza, idonea a integrare i futili motivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 3, c.p.p. Non sono state liquidate le spese della parte civile per questa fase, poiché le conclusioni non avevano offerto un concreto contributo alla decisione e non era stata depositata nota spese.
Norme richiamate
Nemmeno è di ostacolo all’inquadramento del fatto entro i confini segnati dagli artt. 56 e 575 cod. pen. la circostanza che in concreto un solo colpo di coltello abbia raggiunto la vittima.
La mancata pluralità dei colpi non esclude il tentato omicidio se, considerate le modalità operative e l’arma utilizzata, l’azione era idonea a causare la morte e l’evento non si è verificato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.
La sentenza impugnata, viceversa, bene si conforma alla regola di giudizio in base alla quale la sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desumersi dalle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza.
Il dolo omicidiario può essere provato indirettamente attraverso elementi esterni della condotta, tra cui sede corporea attinta, idoneità dell’arma e modalità dell’azione; l’idoneità va valutata in concreto, con giudizio ex post riferito alla situazione prevedibile per l’agente al momento del fatto.
In questo modo, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della distinzione del reato di lesione personale da quello di tentato omicidio circa la prova del dolo omicida, desumibile dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, dalle modalità dell’atto lesivo.
La distinzione tra lesioni personali e tentato omicidio dipende anche dalla ricostruzione del dolo, che può essere desunto dalla sede colpita, dall’arma e dalle modalità dell’azione, valutate unitariamente.
I giudici di merito, con ragionamento non censurabile, hanno ritenuto, perciò, che il fatto traesse origine da un motivo banale e spropositato rispetto al fatto commesso, tanto da integrare, appunto, l’aggravante della futilità del motivo.
L’aggravante dei futili motivi ricorre quando il movente, valutato nel concreto contesto, è privo di consistenza e palesemente sproporzionato rispetto alla condotta; la gelosia può assumere tale rilievo quando si manifesta come volontà possessiva e spirito punitivo verso un terzo.
Sula scorta di quanto fin qui considerato, quindi, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il dolo nel tentato omicidio può essere desunto, anche in via indiretta, dalle caratteristiche concrete dell’azione, considerando congiuntamente la sede corporea presa di mira, l’idoneità dell’arma, le modalità dell’aggressione, le condotte e le minacce precedenti e successive. L’idoneità va valutata ex post, ma con riferimento alla situazione concretamente prevedibile dall’agente al momento dell’azione.
- Il fatto che sia stato inferto un solo colpo non esclude il tentato omicidio quando la condotta, per modalità e strumento, era idonea a causare la morte e l’evento non si è verificato per una causa indipendente dalla volontà dell’agente, come il tempestivo soccorso prestato da terzi.
- La distinzione tra tentato omicidio e lesioni non può essere fondata isolando il colpo che ha raggiunto la vittima e trascurando le fasi precedenti e successive dell’aggressione, se queste concorrono a rivelare l’idoneità degli atti e il fine perseguito.
- La gelosia non integra automaticamente l’aggravante dei futili motivi. Può integrarla quando, alla luce delle circostanze concrete, si traduce in una volontà possessiva o in uno spirito punitivo verso un terzo e determina una reazione manifestamente sproporzionata rispetto al pretesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35168/2026 del 01/10/2026
- Sentenza penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35169/2026 del 01/10/2026
- Sentenza penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35182/2026 del 01/10/2026
- Sentenza penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35187/2026 del 01/10/2026
- Sentenza penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35192/2026 del 01/10/2026
- Sentenza penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35193/2026 del 01/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →