Cassazione Civile, Ordinanza n. 04753/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa a IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2010. In appello, la Corte di giustizia tributaria regionale della Sicilia ha accolto il gravame del contribuente e annullato la cartella ritenendo illegittima la chiamata in causa dell'Agenzia delle entrate, perché formulata tardivamente dall'agente della riscossione; da ciò ha fatto discendere l'estromissione dell'Ufficio e l'inutilizzabilità dei documenti da esso prodotti, con conseguente mancanza di prova della notificazione dell'atto impositivo. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 14 e 23 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 107 c.p.c., assumendo che la disciplina applicata dal giudice di merito non fosse pertinente, poiché nel caso concreto si trattava di integrazione del contraddittorio disposta dal giudice, non di chiamata in giudizio su istanza di parte. Il contribuente resiste eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata censura di ulteriori passaggi motivazionali sulla inutilizzabilità della documentazione e sulle spese; il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal contribuente, ritenendo che il ricorso dell'Agenzia investisse l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata, compresi gli effetti sull'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Ufficio e sulla regolazione delle spese. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che nel processo tributario la chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario della riscossione ha natura di litis denuntiatio e non richiede una specifica autorizzazione giudiziale; inoltre, l'ente impositore può comunque intervenire volontariamente per far valere le proprie difese, restando soggetto alle preclusioni già maturate ma potendo contestare anche la notificazione dell'atto. Ritenendo errata l'estromissione dell'Agenzia e l'inutilizzabilità dei documenti da essa prodotti, la Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La cartella oggetto di causa derivava dal controllo automatizzato ex art. 36-bis; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, ma solo il contesto processuale dell'impugnazione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla chiamata o integrazione del contraddittorio nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente nella deduzione della violazione di legge relativa alla partecipazione dell'ente impositore al giudizio.
La chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario della riscossione ha natura sostanziale di litis denuntiatio e mira a porre il terzo in condizione di intervenire; non è richiesta una forma vincolata né l'autorizzazione del giudice.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte chiarisce che non è la norma dirimente rispetto alla fattispecie, essendo decisivo il regime della litis denuntiatio nel processo tributario.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio con rito semplificato.
La nuova disciplina non è applicabile ratione temporis al caso di specie.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario della riscossione, nelle controversie che non riguardano soltanto la regolarità o validità degli atti esecutivi, ha natura di litis denuntiatio: è sufficiente una modalità idonea a rendere noto al terzo l'esistenza della lite.
- Per la litis denuntiatio nel processo tributario non è necessaria una specifica autorizzazione del giudice; pertanto, l'eventuale irritualità formale della richiesta non comporta di per sé l'estromissione dell'ente impositore.
- Se l'ente impositore interviene nel giudizio tributario, l'intervento è soggetto alle preclusioni già maturate, ma l'interveniente conserva il potere di svolgere difese inerenti al rapporto tributario controverso, inclusa la prova della notificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti.
- Il giudice non può dichiarare inutilizzabile la documentazione prodotta dall'ente impositore solo perché il suo ingresso nel giudizio è stato ritenuto irregolare, quando il suo intervento sia comunque ammissibile secondo la disciplina applicabile al processo tributario.
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