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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16000/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati connessi all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e reati connessi allo sfruttamento della capacità intimidatoria dell'associazione (tra cui estorsione aggravata e violazioni relative alla raccolta di oli esausti e al settore dei giochi/scommesse). Il ricorrente contestava: 1) l'erronea interpretazione degli elementi indiziari (intercettazioni, telefonate e conversazioni con soggetti della Barone S.r.l.) che, a suo avviso, non provavano l'effettiva appartenenza al clan né l'esercizio di intimidazione; 2) la valutazione data ai comportamenti dei ristoratori/committenti (assenza di minacce scritte) e la lettura alternativa delle conversazioni con Barone; 3) la ricostruzione che avrebbe attribuito a lui il ruolo di effettivo gestore/amministratore della Barone S.r.l.; 4) l'errata qualificazione dei reati (contestando il concorso tra estorsione aggravata e il reato di cui all'art. 513-bis); 5) l'assenza dei presupposti per la custodia cautelare, poiché non sussisterebbero esigenze cautelari concrete e attuali: si invocava il “tempo silente”, lo stato d'incensuratezza e la mancanza di indizi di traffico di stupefacenti nonostante un carico pendente per droga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: parte dei motivi era inammissibile per ragioni formali (motivi non consentiti in sede di legittimità) e, per il resto, manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame che aveva ricostruito, mediante intercettazioni e dichiarazioni, il coinvolgimento del clan Soleti nella gestione e nell'espansione commerciale della Barone S.r.l. e la capacità intimidatoria che tale cointeressenza era in grado di proiettare sui potenziali clienti. Ha confermato che gli indizi raccolti sono idonei a fondare la gravità indiziaria richiesta per la misura cautelare e che la valutazione prognostica delle esigenze cautelari (inclusa la sussistenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.) è stata adeguatamente motivata, tenendo conto della personalità dell'indagato, della continuità dei rapporti con il sodalizio e del contesto socio-ambientale. La Corte ha inoltre sottolineato che il decorso del tempo e lo stato d'incensuratezza, da soli, non bastano a superare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari senza elementi concreti che provino il distacco dall'organizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Qualifica l'associazione di stampo mafioso e giustifica l'applicazione della presunzione di capacità intimidatoria; la partecipazione a tale associazione è utilizzata come elemento che legittima misure cautelari più severe.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Introduce la presunzione relativa di esigenze cautelari per reati di mafia: in assenza di prova di rescissione del vincolo associativo o di elementi concreti che dimostrino l'irreversibile allontanamento, la presunzione opera per giustificare la custodia cautelare; il mero 'tempo silente' e lo stato d'incensuratezza non sono di per sé sufficienti a superarla.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamato nel dibattito (comma 1-bis richiamo art.192 commi 5-7 e 3 e 4)

    Regola il contenuto della motivazione e richiama criteri probatori rilevanti per la qualificazione degli indizi. La Corte ricorda che ai fini della custodia cautelare non si richiede la precisione e la concordanza degli indizi come per il giudizio di condanna (art.192 comma 2).

  • art. 513-bis cod. pen.

    Sanziona lo sfruttamento della capacità intimidatoria derivante da condotte associative; la Corte ha ritenuto che lo sfruttamento della capacità intimidatoria per reperire clienti possa integrare sia l'art. 513-bis sia, a seconda del caso, l'estorsione aggravata.

  • art. 629 cod. pen.

    Regola l'estorsione aggravata; la Corte ha ritenuto che la prova indiziaria potesse giustificare la configurazione dell'estorsione aggravata in relazione allo sfruttamento della forza intimidatoria del clan.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    comma 2 (richiamato nel confronto)

    Norma sul giudizio probatorio in dibattimento: la Corte sottolinea che i criteri rigorosi del comma 2 (precisione e concordanza) non sono richiesti nella fase cautelare, che ha standard probatori meno stringenti.

  • d.P.R. 309/90

    Riferimento al carico pendente per reati in materia di stupefacenti; nella motivazione il Tribunale aveva considerato tale carico come elemento a favore della valutazione negativa della personalità, pur non essendo il processo principale per droga.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In ipotesi di presunta infiltrazione mafiosa in imprese, la valutazione cautelare può fondarsi su indizi complessivi (intercettazioni, comportamenti dei concorrenti, cambiamento contrattuale dei clienti, riunioni tra soggetti legati al clan) anche se non esiste un singolo atto formale di intimidazione.
  • La qualifica di 'procacciatore' o di figura aziendale inserita in una società che opera con soggetti criminali può integrare la partecipazione all'organizzazione quando emerga che il vantaggio commerciale è ottenuto grazie alla capacità intimidatoria del sodalizio.
  • Il decorso del tempo ('tempo silente') e l'assenza di precedenti, da soli, difficilmente superano la presunzione di esigenze cautelari prevista per i reati di mafia: per superarla occorrono elementi concreti e oggettivi (recesso documentato, cessazione stabile dell'attività del sodalizio, collaborazioni, trasferimento effettivo e duraturo fuori dall'area di influenza).
  • Le censure che propongono una diversa lettura delle stesse intercettazioni o delle stesse dichiarazioni sono, di norma, più opportune nel merito e non in Cassazione: la Suprema Corte sindaca la congruità e la logicità della motivazione, non la rivalutazione completa del materiale probatorio.
  • Per contestare con successo una misura cautelare in casi simili è strategico produrre elementi oggettivi e nuovi (prove del distacco dall'associazione, circostanze che dimostrino l'assenza di corrente intimidatoria o la mancata utilità del vincolo associativo), non soltanto interpretazioni alternative delle intercettazioni.

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