Cassazione Penale, Sentenza n. 35029/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo dal 25/05/2017 al 16/12/2019: Trimboli era stato sottoposto a custodia cautelare per il delitto di omicidio aggravato e successivamente assolto con sentenza irrevocabile del 16/12/2019. In cassazione il difensore ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione per presunto travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente valorizzato profili di dolo o colpa ricavandoli da un comportamento ritenuto ambiguo e dall'asserita adozione di un secondo provvedimento cautelare (che in realtà non era stato emesso nei confronti di Trimboli Domenico); (2) inosservanza dell'art. 314 c.p.p. e carenza di motivazione circa la sussistenza di profili di colpa, in quanto la Corte avrebbe genericamente stigmatizzato la presenza del ricorrente a un incontro con soggetti apicali della 'ndrangheta (in cui era stata messa in stato d'accusa la vittima Marando Pasquale, poi assassinata) senza specificare in cosa consistesse la colpa contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'errore relativo al riferimento a una "seconda" misura cautelare costituisse un mero refuso non idoneo a configurare travisamento della prova: la motivazione della Corte territoriale è risultata complessivamente congrua, lineare e non viziata da introduzione di elementi estranei al fascicolo né da soppressione di prove decisive. Sul secondo motivo ha confermato che la Corte di merito ha adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 314 c.p.p., individuando nella partecipazione del ricorrente all'incontro un comportamento gravemente colposo che ha avuto funzione sinergica rispetto all'adozione del provvedimento cautelare (seppure non idoneo, da solo, a giustificare una condanna). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Regola i motivi di ricorso per cassazione relativi al vizio di motivazione per travisamento della prova; la Corte ricorda che tale motivo è ammissibile solo se in motivazione sono introdotte informazioni non rinvenibili nel fascicolo ovvero è omessa la valutazione di una prova decisiva.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Consente di dedurre inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto; invocato con riferimento all'art. 314 c.p.p. e alla presunta carenza motivazionale.
Disciplina il procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione e l'obbligo di motivazione del giudice della riparazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello soddisfacesse i requisiti di specificazione e nesso causale fra comportamento e adozione della misura.
Norma richiamata per la forma di sintesi delle censure in cassazione; il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.
Prevede l'obbligo di pagamento delle spese processuali da parte del ricorrente soccombente; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019 e Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013)
Richiamata per il principio secondo cui il vizio per travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo in presenza di motivazione che introduca elementi estranei al fascicolo o ometta la valutazione di prove decisive; la Corte ha applicato tale orientamento per escludere il vizio dedotto.
Massime di principio
- Un mero refuso o errore formale nella motivazione (es. riferimento inesatto a un secondo provvedimento) non annulla la decisione se l'apparato motivazionale è, nel suo complesso, congruo e coerente.
- Il vizio di travisamento della prova in Cassazione è sindacabile solo quando la sentenza contiene informazioni non presenti nel fascicolo o omette la valutazione di prove decisive; contestazioni di merito sulla valutazione complessiva delle prove sono generalmente inammissibili se non rientrano in questi limiti.
- La partecipazione a incontri con soggetti notoriamente legati a contesti criminali può essere valutata dal giudice della riparazione come condotta gravemente colposa che ha concorso nella determinazione della misura cautelare, anche se tale comportamento non è necessariamente idoneo a fondare una condanna penale.
- Ai fini della riparazione per ingiusta detenzione è necessario che il giudice colleghi specificamente la condotta dell'interessato all'adozione della misura cautelare; una motivazione che individui tale nesso in modo logico e non contraddittorio è in genere ritenuta sufficiente.
- In caso di rigetto della domanda di riparazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; valutare bene la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
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