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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46323/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP di Pavia che aveva dichiarato la non esecutività e sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione SIEP 185/2024 emesso dal P.M. nei confronti di Saleh. Il GIP aveva ritenuto che la quota di pena relativa all'unico reato ostativo (art. 628, comma 1 e 3, n. 1 c.p.) fosse già espiata in base al calcolo operato sul aumento unitario per continuazione, che il GUP aveva indicato senza specificare i singoli aumenti per i quattro reati satellite; il G.E. aveva quindi ripartito l'aumento in parti uguali (mesi 3, ridotti a 2 per il rito) e concluso che al momento dell'ordine di carcerazione la porzione di pena per il reato ostativo risultava già scontata. Il P.M. denunciava violazione di legge (art. 656 c.p.p.), sostenendo che la presenza di un reato ostativo escluda la sospensione dell'ordine di carcerazione da parte del P.M. e che solo la magistratura di sorveglianza possa valutare l'espiazione ai fini dei benefici; inoltre censurava la ripartizione paritaria dell'aumento per continuazione operata dal G.E. Come fatto sopravvenuto la difesa ha prodotto il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano (23/10/2024) di ammissione del condannato all'affidamento in prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p., essendo intervenuta l'ammissione del condannato all'affidamento in prova che rendeva priva di efficacia pratica l'eventuale accoglimento del ricorso (impossibilità di riviviscenza dell'ordine di carcerazione dichiarato non esecutivo). La Corte ha dunque evitato l'esame nel merito e non si è pronunciata sulla fondatezza delle censure relative alla ripartizione dell'aumento per continuazione o sulla presunta violazione dell'art. 656 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Individuato quale reato "ostativo" rilevante per la non ammissione a benefici; nel caso il G.E. ha cercato di quantificare la porzione di pena ad esso relativa dato il difetto di specificazione degli aumenti per continuazione da parte del GUP

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal Procuratore quale base della censura di violazione di legge contro l'ordinanza che dichiarava non esecutivo l'ordine di carcerazione; la Corte non ha però deciso nel merito per sopraggiunta carenza di interesse

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnante

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiama il requisito soggettivo dell'interesse ad impugnare; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'interesse deve essere concreto, attuale e persistente anche al momento della decisione

Massime di principio

  • Un provvedimento sopravvenuto che renda impossibile la reintegrazione dello status precedente (es. ammissione ad affidamento in prova) può eliminare l'interesse all'impugnazione e determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
  • Il pubblico ministero, pur titolare dell'impugnazione, deve dimostrare un pregiudizio concreto e attuale eliminabile con l'accoglimento del ricorso; non basta una censura di mera correttezza giuridica astratta.
  • La quantificazione delle quote di pena relative a reati "ostativi" può dipendere da scelte del GUP (es. aumento per continuazione) e, in caso di omissioni, il G.E. può operare criteri interpretativi per definire la porzione applicabile, ma tali decisioni sono suscettibili di contestazione in sede di impugnazione se non superate da eventi sopravvenuti.
  • La presenza di reati ostativi incide sui benefici penitenziari, ma la valutazione sull'effettiva espiazione della porzione di pena spettante al reato ostativo è materia tipica della magistratura di sorveglianza; il ricorso del P.M. contro provvedimenti di non esecutività deve tener conto delle eventuali misure alternative sopravvenute.

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