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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8493/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barbieri ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo in cui fu sottoposto a misure cautelari (carcere dal 30/10/2007 al 17/06/2008 e arresti domiciliari dal 18/06/2008 al 21/10/2010) per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Dopo una condanna in abbreviato nel 2009, la Corte d'assise d'appello di Catanzaro lo ha assolto nel 2016 per non aver commesso il fatto. La Corte d'appello, tuttavia, aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo che il Barbieri avesse concorso, con colpa grave, a determinare la detenzione: frequentazioni con presunti malavitosi (in particolare Bonavota Domenico), la messa a disposizione della propria autovettura per colloqui in cui si discuteva di attività illecite e la consapevolezza di tali incontri costituivano condotte tali da creare una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria. In Cassazione Barbieri ha censurato la motivazione come contraddittoria e ha invocato la parità di trattamento con coimputati ai quali era stata riconosciuta la riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e coerente la valutazione della Corte d'appello, che ha svolto un giudizio ex ante sulla sussistenza della condotta di colpa grave ostativa all'indennizzo, senza sindacare nuovamente il merito della assoluzione. La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la frequentazione consapevole di soggetti dediti ad attività illecite e l'agevolazione di incontri delittuosi (ad es. mettendo a disposizione un'auto) possono costituire colpa grave idonea a indurre in errore l'autorità giudiziaria. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso in favore dell'amministrazione resistente, liquidato in euro mille.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    La norma riconosce il diritto all'equa riparazione per chi è stato prosciolto, ma esclude il diritto quando l'interessato abbia causato o concorso a causare la detenzione con dolo o colpa grave; il giudice di merito deve valutare ex ante se la condotta dell'imputato abbia creato la falsa apparenza di gravità indiziaria che ha legittimato la misura cautelare.

  • art. 43 cod. pen.

    Fornisce la nozione di colpa utilizzata per interpretare l'ostatività alla riparazione: la colpa grave è intesa come macroscopica imprudenza, negligenza o trascuratezza che renda prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonomia logico-motivazionale rispetto al processo di merito, se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di responsabilità tale da giustificare la misura cautelare; non sindaca di nuovo l'accertamento di merito sulla responsabilità penale.
  • La presenza di frequentazioni con soggetti notoriamente dediti ad attività illecite, se consapevole e non giustificata (non derivante da rapporti di parentela o analoghe ragioni), può integrare colpa grave idonea a escludere il diritto alla riparazione.
  • Agevolare incontri o mettere a disposizione beni/strumenti usati per colloqui che concernono attività criminose (es. l'uso dell'auto per conversazioni incriminanti) rafforza la valutazione di contiguità e può essere considerato elemento ostativo.
  • La disparità di trattamento rispetto a coimputati è ammissibile se il giudice di merito individua peculiari elementi fattuali che differenziano le posizioni; l'analogia di status processuale non impone automaticamente identica conclusione sulla riparazione.
  • In caso di frequentazioni sospette l'onere probatorio di fornire chiarimenti tempestivi e convincenti spetta all'interessato per dimostrare l'assenza di responsabilità o di connessione causale con la misura cautelare.
  • La Cassazione verifica la correttezza del procedimento logico-giuridico del giudice di merito ma non sostituisce la valutazione di fatto quando questa sia adeguatamente motivata.

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