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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24983/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomine)

La controversia

La controversia originava da un giudizio tra condomini del Condominio "Le Palme" di Giulianova, nel quale due proprietarie di appartamento avevano chiesto l'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati dall'altro condomino su un garage condominiale e sulle relative pertinenze. La Corte d'appello aveva accolto la domanda. Il soccombente aveva poi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 12227 del 2018. Contro tale ordinanza egli proponeva ricorso per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., deducendo il rinvenimento di un "elemento decisivo" non prodotto per causa di forza maggiore, identificato in uno dei due telecomandi consegnati dai venditori dell'appartamento, che a suo dire avrebbe dimostrato la natura condominiale dell'area rivendicata dalle controparti come di proprietà di alcuni soli condomini.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'ordinanza n. 12227 del 2018, che aveva definito il precedente giudizio di legittimità, era una pronuncia di inammissibilità del ricorso e non una sentenza che avesse deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; pertanto, contro di essa non era proponibile revocazione per il motivo di cui all'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    "un elemento decisivo che non è stato prodotto in giudizio per causa di forza maggiore"

    Il motivo di revocazione per rinvenimento di documento decisivo non è esperibile contro un'ordinanza di cassazione che abbia dichiarato inammissibile il ricorso, poiché tale rimedio non opera contro provvedimenti che non decidono il merito.

  • art. 384 c.p.c.

    La revocazione contro le decisioni della Corte di cassazione presuppone, quanto meno per il motivo dedotto, una sentenza che abbia deciso anche nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non una mera pronuncia di legittimità di inammissibilità.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La lettera della norma, letta in combinato con l'art. 391-ter c.p.c., conduce a escludere l'ammissibilità della revocazione nel caso esaminato.

  • art. 391-ter c.p.c.

    La Corte ribadisce che la revocazione non si estende alle sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione; un ampliamento dell'ambito applicativo spetta al legislatore, non all'interprete.

  • art. 111 Cost.

    L'esigenza di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito giustifica la scelta legislativa di limitare i casi di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione per il motivo del documento decisivo sopravvenuto o non prodotto per causa di forza maggiore non è ammissibile contro una pronuncia della Corte di cassazione che si limiti a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, poiché tale provvedimento non costituisce una decisione di merito.
  • L'ambito della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è di stretta interpretazione e non può essere ampliato in via pretoria oltre i casi previsti dalla legge.
  • Per proporre revocazione contro una decisione della Cassazione occorre verificare con precisione la natura del provvedimento impugnato: se esso non ha definito la controversia nel merito, il rimedio è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese e l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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