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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33224/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditrice)

La controversia

Una parte esecutata aveva proposto opposizione a un'esecuzione per rilascio promossa nei suoi confronti. Contestualmente all'opposizione aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione; il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla sospensione. La parte aveva quindi reclamato al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., chiedendo anche la reimmissione nel possesso dell'immobile, ormai eseguito lo sfratto, e la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva. Il Tribunale aveva respinto il reclamo, ritenendo condivisibili le ragioni del giudice dell'esecuzione e osservando che le ulteriori domande erano estranee ai poteri cautelari. Avverso tale ordinanza collegiale è stato proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché ritiene preliminarmente che il provvedimento non sia ricorribile per cassazione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che l'ordinanza del tribunale resa a definizione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. non è in alcun caso impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., sia quando il reclamo riguardi provvedimenti del giudice dell'esecuzione sulla sospensione o su provvedimenti indilazionabili ex artt. 624 e/o 618 c.p.c., sia quando riguardi provvedimenti emessi ex art. 591-ter c.p.c., sia più in generale quando il reclamo abbia ad oggetto decisioni cautelari del giudice monocratico. Poiché il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione, il ricorso viene dichiarato inammissibile senza esame dei motivi. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimata non ha svolto difese. Viene inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Il reclamo collegiale avverso i provvedimenti cautelari del giudice monocratico non è, in linea di principio, suscettibile di ricorso per cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Il provvedimento del collegio che definisce il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. non è mai impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.

  • artt. 624 e 618 c.p.c.

    La regola di inammissibilità del ricorso vale anche per i reclami relativi ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione sulla sospensione o su provvedimenti indilazionabili.

  • art. 591-ter c.p.c.

    La regola di inammissibilità vale anche per i reclami contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di regolarità degli atti del professionista delegato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • I provvedimenti del tribunale resi in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso provvedimenti cautelari del giudice monocratico non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., anche se si deducono nullità, inesistenza o abnormità.
  • La non ricorribilità per cassazione opera anche quando il reclamo riguardi provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di sospensione dell'esecuzione o di provvedimenti indilazionabili, nonché i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c.
  • Quando il provvedimento impugnato è per legge non ricorribile per cassazione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza scrutinare i motivi di merito.
  • In caso di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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