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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19280/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, proposta da una dipendente comunale, della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione irrogata con contestazione del 12 maggio 2021 per un episodio avvenuto l'1 febbraio 2021 presso l'Ufficio Tecnico del Municipio. L'amministrazione le addebitava un contegno irriguardoso tenuto nei confronti di una consigliera comunale e dell'amministrazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, invece, pur riconoscendo che il comportamento aveva rilevanza disciplinare, ha ritenuto la sanzione sproporzionata e ha dichiarato illegittima la multa, condannando l'ente alla restituzione della somma trattenuta. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 59, comma 2, c.c.n.l. Funzioni Locali 21.5.2018 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la dipendente avesse commesso plurime violazioni autonome da punire con la sanzione prevista per la mancanza più grave; (2) omesso esame di precedenti comportamenti disciplinarmente rilevanti, che avrebbero dovuto incidere sulla proporzionalità della sanzione; (3) violazione dell'art. 59, comma 1, lett. e), c.c.n.l., per non avere valorizzato i precedenti richiami come circostanze attenuanti/di valutazione della congruità; (4) errata interpretazione dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001, perché la Corte d'appello avrebbe escluso la rideterminazione giudiziale della sanzione in assenza di domanda dell'amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo infondato il primo perché l'art. 59, comma 2, c.c.n.l. opera solo quando vi siano infrazioni punite con sanzioni di diversa entità, mentre qui tutte le condotte erano riconducibili alla medesima fascia sanzionatoria; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano a una rivalutazione del merito e non deducevano un omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, nel pubblico impiego privatizzato, il giudice che annulli una sanzione conservativa per difetto di proporzionalità ha il potere-dovere di rideterminare la sanzione anche d'ufficio, senza necessità di una domanda espressa dell'amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che il n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di elementi istruttori o deduzioni difensive.

  • art. 59, comma 1, c.c.n.l. Funzioni Locali 21.5.2018

    Stabilisce il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari e i criteri generali per determinarne tipo e entità.

  • art. 59, comma 2, c.c.n.l. Funzioni Locali 21.5.2018

    Opera solo se il dipendente sia responsabile di più mancanze punite con sanzioni di diversa entità; non si applica quando tutte le infrazioni siano sussumibili nella medesima fascia sanzionatoria.

  • art. 59, comma 3, c.c.n.l. Funzioni Locali 21.5.2018

    Individua le condotte punibili con sanzioni conservative, graduabili dal rimprovero verbale o scritto fino alla multa pari a quattro ore di retribuzione.

  • art. 57, comma 2, c.c.n.l. Funzioni Locali 21.5.2018

    Il dovere di comportarsi in modo da favorire rapporti di fiducia e collaborazione tra ente e cittadini è il parametro cui è stata ricondotta la condotta contestata.

  • art. 57, comma 3, lett. b), c.c.n.l. Funzioni Locali 21.5.2018

    La condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori, altri dipendenti, utenti o terzi rientra tra gli illeciti disciplinari contemplati dal codice.

  • art. 63, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001

    Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può e deve rideterminare la sanzione tenendo conto della gravità del comportamento e dell'interesse pubblico violato, anche senza domanda della PA.

  • art. 54 d.lgs. 165/2001

    È richiamato come fonte del codice di comportamento dei dipendenti pubblici cui il contratto collettivo rinvia.

  • art. 24 l. 241/1990

    È richiamato nell'elencazione degli obblighi del dipendente in tema di segreto d'ufficio e limiti di accesso alle informazioni.

  • art. 55-quater d.lgs. 165/2001

    È evocato per delimitare le fattispecie più gravi rispetto alle condotte sanzionate dal contratto collettivo con la multa.

  • art. 6 l. 300/1970

    È richiamato in relazione al rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione.

  • art. 55-novies d.lgs. 165/2001

    È richiamato tra gli obblighi disciplinarmente rilevanti del dipendente pubblico.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo se è stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non riguarda omissioni di prova o di argomentazioni difensive.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del sindacato di legittimità sulla violazione o falsa applicazione di legge, non sulla rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, quando la contestazione disciplinare ricomprenda più condotte tutte punite entro la stessa fascia sanzionatoria, non opera la regola che impone l'applicazione della sanzione prevista per la mancanza più grave prevista per ipotesi di sanzioni di diversa entità.
  • Il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo richiede l'allegazione di un fatto storico, principale o secondario, e non può essere fondato sulla mera omissione di singoli elementi istruttori, deduzioni difensive o questioni giuridiche.
  • La critica alla valutazione di gravità e proporzionalità della sanzione disciplinare non è ammissibile in cassazione se si risolve nella richiesta di una nuova ponderazione del merito, riservata al giudice di fatto.
  • Nel giudizio di impugnazione di una sanzione disciplinare conservativa illegittima per difetto di proporzionalità, il giudice deve verificare se sia possibile rideterminare la sanzione in misura coerente con gli addebiti accertati e con l'interesse pubblico violato, senza che sia necessaria una specifica domanda dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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