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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19354/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di revoca della confisca, disposta per equivalente in un processo penale a carico di Luigi Torrusio (art. 5 d.lgs. n. 74/2000). Grifogas sostiene di vantare un diritto di proprietà superficiaria su un fabbricato basato su una scrittura privata del 30/06/1990, registrata il 10/07/1990, non trascritta nei registri immobiliari; il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta ritenendo l'atto inopponibile a Torrusio, che ha acquistato la piena proprietà del fondo con atto notarile del 05/10/2000. Nel ricorso Grifogas ha dedotto: (i) illegittima pronuncia de plano da parte del giudice dell'esecuzione; (ii) errata applicazione del principio di opponibilità fondato sulle formalità traslative (art. 2644 c.c.) e interpretazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000; (iii) che la presunzione di accessione (art. 934 c.c.) è stata superata dal titolo contrario/documentazione registrata; (iv) violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 1 Prot. 1 CEDU a tutela del terzo in buona fede.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso presentato come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno (giudice dell'esecuzione) perché provveda sull'opposizione secondo le forme previste dall'art. 666 c.p.p. La Corte non si è pronunciata nel merito sulla revoca della confisca: ha ritenuto conforme alla norma la modalità senza formalità prevista per il provvedimento impugnato, ma ha imposto che le deduzioni del ricorrente siano esaminate dal giudice dell'esecuzione in sede di opposizione.

Norme richiamate

  • art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    «Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate [...]. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4»

    Attribuisce competenza al giudice dell'esecuzione in materia di confisca e rinvia alla disciplina speciale dell'art. 667, comma 4; fondamento della decisione di trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice dell'esecuzione provveda in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al P.M. e notificata al difensore; disciplina le ordinanze "de plano" e l'opposizione a esse, che va trattata secondo l'art. 666 c.p.p.; su questa base il ricorso è stato qualificato come opposizione e rimesso al giudice che decise senza formalità.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Limita l'uso della procedura de plano ai soli casi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di istanze già rigettate; il ricorrente invocava tale norma per lamentare l'adozione de plano senza approfondimento, mentre la Corte ha ritenuto corretta la procedura de plano nei termini dell'art. 667 c.p.p. ma ha comunque disposto l'esame delle deduzioni in sede di opposizione.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    limite alla confisca diretta la "appartenenza" dei beni al terzo e come oggetto della confisca per equivalente la "disponibilità" dei beni da parte del reo

    Secondo il ricorrente l'art. 12-bis pone un limite alla confisca diretta in presenza di un effettivo diritto del terzo (appartenenza) e circoscrive la confisca per equivalente alla disponibilità dei beni da parte del reo; la questione richiede valutazione probatoria e non è stata decisa nel merito.

  • art. 2644 cod. civ.

    Norma sull'opponibilità ai terzi degli atti traslativi soggetti a trascrizione; il Tribunale aveva ritenuto il diritto superficiario inopponibile per mancata trascrizione. Il ricorrente ha contestato l'automatica applicazione di tale principo nel contesto della confisca, ma la Corte non ha deciso la questione nel merito.

  • art. 934 cod. civ.

    Regola la presunzione di appartenenza delle costruzioni al fondo (accessione): è una presunzione che può essere superata da titolo contrario. Il ricorrente ha affermato che il titolo contrario (scrittura registrata del 1990) supera la presunzione di accessione.

  • art. 943 cod. civ.

    Richiamata nella impugnazione in relazione ai diritti reali edilizi e/o alla disciplina dell'accessione; nella vicenda viene contestata l'applicazione della presunzione in presenza di titolo anteriore.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione etc.); citato perché i motivi del ricorso sono stati inquadrati in riferimento alle specifiche lettere della norma. La Corte ha tuttavia qualificato l'impugnazione come opposizione e non ha statuito sulla fondatezza dei motivi.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione alla possibile nullità/irregolarità dell'atto; usata nel fumus di violazione dedotto nel primo motivo ma non decisa nel merito.

  • art. 1 Prot. 1 CEDU

    Tutela del diritto di proprietà; invocato dal ricorrente per dedurre violazione del principio di proporzionalità in caso di confisca di beni appartenenti a terzi anteriori al reato; la questione rimane da esaminare dal giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Un provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato "senza formalità" (ordinanza de plano) può essere impugnato: un ricorso diretto per cassazione contro tale ordinanza viene frequentemente qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, e trasmesso al giudice dell'esecuzione perché valuti le deduzioni secondo l'art. 666 c.p.p.
  • La procedura "de plano" è riservata a ipotesi limitate; se il ricorrente solleva questioni complesse o produce elementi istruttori rilevanti, il giudice dell'esecuzione dovrebbe valutare se sia necessario procedere all'esame più approfondito previsto per le opposizioni.
  • La qualificazione formale del diritto (es. diritto di superficie non trascritto) incide sull'opponibilità ai terzi secondo l'art. 2644 c.c., ma nei procedimenti di confisca occorre distinguere fra regole civilistiche di opponibilità e limiti sostanziali della confisca previsti dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000; la sussistenza effettiva del diritto del terzo può richiedere valutazione probatoria approfondita.
  • La presunzione di accessione (le costruzioni appartengono al proprietario del suolo) può essere superata da un titolo contrario anteriore e idoneo; in presenza di documentazione registrata che dimostra un diritto diverso, il giudice deve valutare la fondatezza del titolo contrario.
  • Le censure di violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 1 Prot. 1 CEDU) per confische che incidono su beni di terzi richiedono un esame di proporzionalità e di adeguata tutela processuale: possono costituire motivo valido se il terzo dimostra la titolarità anteriore e l'assenza di collegamento con la disponibilità del reo.
  • Se si contesta l'inopponibilità di un titolo non trascritto, il terzo deve comunque predisporre e produrre titoli e prove (trascrizioni, registrazioni, provvedimenti amministrativi, atti di assegnazione) perché il giudice dell'esecuzione possa valutare la reale situazione giuridica e la rilevanza ai fini della confisca.

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