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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24553/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 gennaio 2025 deducendo un solo motivo: violazione degli artt. 133 e 81 c.p. e omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione per ciascuno dei reati satellite. Sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito non avesse adeguatamente spiegato la dosimetria degli incrementi sanzionatori relativi ai singoli episodi unificati dal vincolo della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui, nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e calcolare/motivare gli aumenti per ciascun illecito satellite; tuttavia l’intensità dell’onere motivazionale varia in rapporto all’entità degli aumenti e deve comunque consentire il controllo del rispetto della proporzione tra le pene e dei limiti dell’art. 81 c.p., evitando un surrettizio cumulo materiale. Nel caso concreto, la motivazione è stata considerata implicitamente sufficiente, perché i reati satelliti erano due truffe del tutto identiche per modalità e con ingiusto profitto di entità pressoché simile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la valutazione della dosimetria della pena; la censura del ricorrente è stata ritenuta infondata rispetto alla motivazione sulla quantificazione degli aumenti

  • art. 81 c.p.

    richiamato in tema di reato continuato e di determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite; il giudice deve rispettarne i limiti ed evitare un cumulo materiale surrettizio

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 47, comma 1-bis, c.p.p.

    non testualmente indicato, ma il provvedimento dispone il pagamento alla Cassa delle ammende in misura fissa di euro 3.000, formula tipica della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e applicare aumenti per ciascun reato satellite, dando conto della loro determinazione in modo proporzionato all’entità degli incrementi.
  • L’onere motivazionale sugli aumenti di pena non richiede un’argomentazione analitica identica per ogni episodio: esso si modula in rapporto alla misura degli aumenti e alla omogeneità delle condotte, purché sia possibile verificare il rispetto dei limiti dell’art. 81 c.p.
  • La motivazione sugli aumenti di pena può essere desunta anche implicitamente dal contesto della decisione, quando i reati unificati siano identici nelle modalità e presentino un profitto ingiusto di entità simile.
  • È manifestamente infondato il motivo che, contro una sanzione determinata per continuazione, si limiti a contestare la dosimetria senza dimostrare un effettivo scostamento dai criteri legali o un’ingiustificata equiparazione a cumulo materiale.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoTruffaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiContinuazione

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