Cassazione Civile, Ordinanza n. 25228/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002, con cui una parte aveva contestato il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione, poi la decisione era stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese; in sede di rinvio la Corte territoriale aveva liquidato il compenso applicando la dimidiazione prevista dall'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002. Tale decisione era stata poi impugnata con revocazione per errore di percezione, assumendo che nel giudizio di rinvio non dovesse applicarsi la riduzione del compenso per patrocinio a spese dello Stato. La Corte d'appello, accogliendo la revocazione, aveva eliminato la dimidiazione ma aveva compensato le spese del giudizio di revocazione senza esplicitare alcuna ragione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse disposto la compensazione delle spese del giudizio di revocazione in assenza di motivazione, nonostante l'accoglimento integrale delle domande della parte istante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la compensazione delle spese processuali, in deroga al principio di soccombenza, richiede l'indicazione esplicita in motivazione di gravi ed eccezionali ragioni. Poiché la Corte d'appello aveva compensato le spese del giudizio di revocazione senza alcuna motivazione, la statuizione è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la questione delle spese con riguardo al giudizio di revocazione, al giudizio di legittimità e al giudizio di rinvio, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata come base del ricorso in opposizione al provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata per la dimidiazione del compenso applicata in sede di rinvio
richiamato come parametro del principio di soccombenza nella regolazione delle spese
la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
Massime di principio
- In materia di spese processuali, la compensazione costituisce deroga al principio di soccombenza e deve essere sorretta da una motivazione esplicita che indichi le gravi ed eccezionali ragioni giustificative.
- L'accoglimento integrale delle domande di una parte rende illegittima la compensazione delle spese se il giudice non espone le ragioni della deroga al criterio ordinario.
- La mancanza assoluta di motivazione sulla compensazione delle spese integra vizio censurabile in cassazione e comporta la cassazione della statuizione sulle spese con rinvio al giudice di merito.
- Il giudice del rinvio deve riesaminare autonomamente la regolazione delle spese relative a tutti i gradi pertinenti, quando la cassazione investa la statuizione sulle spese della fase precedente.
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