Cassazione Penale, Ordinanza n. 06191/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17/06/2024 che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando sia la conferma della responsabilità sia la sua identificazione da parte degli operanti. Sosteneva in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata e che le dichiarazioni dei testi fossero inattendibili o comunque non idonee a individuarlo come autore delle condotte contestate. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi meramente reiterativi delle doglianze già svolte in appello, manifestamente infondati e comunque diretti a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato e non illogico sia sulla responsabilità dell'imputato, sia sull'attendibilità e coerenza delle dichiarazioni dei testimoni operanti, sia sull'identificazione del ricorrente. Ha inoltre ritenuto aspecifica e infondata la censura relativa al teste Marongiu, valorizzando il passaggio motivazionale secondo cui lo stesso versava in forte agitazione e non aveva percezione completa della consistenza del gruppo dei giovani né dell'intervento di altri soggetti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condanna confermata in appello riguarda il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto integrato dalle condotte violente e minacciose poste in essere per opporsi agli operanti.
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle prove già esaminati dal giudice di merito; la Corte di cassazione può sindacare solo la tenuta logica e giuridica della motivazione, non sostituire la propria ricostruzione a quella del giudice di merito.
- La riproposizione, in cassazione, di censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata rende il ricorso manifestamente infondato e può condurre alla sua inammissibilità.
- Quando la sentenza di merito spiega in modo coerente le ragioni dell'attendibilità dei testimoni e dell'identificazione dell'imputato, le contestazioni difensive che si limitino a prospettare una lettura alternativa degli stessi dati probatori sono inidonee a scardinare la decisione.
- La censura sulla valutazione di un teste è aspecifica quando non confronta in modo puntuale il contenuto della motivazione che ha già considerato lo stato psicologico del dichiarante e la sua limitata percezione dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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