Cassazione Penale, Sentenza n. 9551/2025 del 07/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere contestando: 1) presunta irregolarita della composizione collegiale perché l'appello del pubblico ministero sarebbe stato deciso da due collegi la cui sovrapposizione equivarrebbe a un unico collegio di sei giudici (art. 178 c.1 lett. a cod. proc. pen.); 2) inammissibilità dell'appello del P.M. per mancata specificità rispetto alla richiesta cautelare iniziale; 3) carenza di gravità indiziaria rispetto al reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), soprattutto con riferimento alla posizione personale del Suraci, alla scarsa incidenza delle intercettazioni e alla mancata messa a disposizione materiale dell'organizzazione; 4) travisamento di una intercettazione del 05/06/2021 circa la disponibilità a procurare una residenza all'estero per Filippo Crea; 5) insufficienza della motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare mancata valutazione del "tempo silente", della breve durata dei contatti e della incensuratezza del ricorrente, dunque assenza del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio (art. 275 c.3 cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo infondato o inammissibile a seconda dei motivi. In sintesi: il primo motivo (sulla composizione collegiale) è stato ritenuto manifestamente infondato e inammissibile; il secondo (presunta inammissibilità dell'appello del P.M.) è stato respinto perché l'appello era sufficientemente motivato, in particolare alla luce del fatto che il G.I.P. non aveva valutato compiutamente alcuni elementi; il terzo (gravezza indiziaria) è stato respinto: la Corte ha ritenuto adeguata e logica la valutazione del Tribunale del Riesame sulla sussistenza dei gravi indizi circa l'esistenza del "sistema mafioso lombardo" e sull'intraneità del Suraci, sulla base di intercettazioni, frequenze in sedi societarie, ambasciate e compiti affidatigli; il quarto motivo (presunto travisamento dell'intercettazione) è stato giudicato solo parzialmente fondato ma irrilevante ai fini decisivi e quindi inammissibile; il quinto motivo e i motivi nuovi (esigenze cautelari e tempo silente) sono stati respinti: la Corte ha ritenuto che la presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. non sia stata superata dal ricorrente e che vi siano elementi concreti del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio. Conseguenza: confermata l'ordinanza del Tribunale del Riesame e la misura cautelare.
Norme richiamate
Il reato è stato interpretato nella sua accezione di "associazione di tipo mafioso"; la Corte ritiene sussistenti, nei limiti cautelari, gravi indizi circa l'esistenza di un 'sistema mafioso lombardo' e della partecipazione del ricorrente, anche attraverso apporti specialistici e la messa a disposizione di competenze e contatti
art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
Articolo richiamato in relazione ai motivi di cassazione: la Corte ha valutato i diversi vizi dedotti (lett. b, c, e) e li ha ritenuti infondati o inammissibili secondo i parametri di legge e di giurisprudenza
art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Norma sulla composizione del collegio: la Corte ha richiesto prove concrete della violazione e ha ritenuto infondata la mera deduzione basata su analogie testuali tra due ordinanze emesse da distinti collegi
Regola sull'appello cautelare del pubblico ministero: la Corte ha applicato la regola che all'appello si richiede specificità, ma ha ammesso il richiamo alla richiesta originaria quando il G.I.P. non ha valutato o ha valutato apoditticamente quegli elementi
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati come principi applicabili all'appello cautelare: l'appello deve indicare i punti e i motivi con specificità e fondamento di diritto e di fatto
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) quando è contestato un delitto per il quale la legge presume tali esigenze; la Corte ha ritenuto che la presunzione non sia stata superata dal ricorrente alla luce degli elementi indicati dal Tribunale del Riesame
Massime di principio
- Per impugnare con successo un'ordinanza cautelare in Cassazione è necessario dedurre vizi chiari, specifici e decisivi nella motivazione o nella forma del provvedimento: deduzioni generiche o basate su analogie testuali non sono sufficienti
- L'appello cautelare del pubblico ministero deve essere specifico, ma il richiamo alla richiesta originaria è ammissibile quando il giudice di primo grado ha omesso o svalutato parti rilevanti della richiesta stessa
- Nel giudizio cautelare la valutazione della gravità indiziaria è meno stringente che nel merito: bastano elementi che, nel complesso, rendano ragionevole e alta la probabilità di responsabilità; intercettazioni, frequenze in sedi operative, ambasciate e compiti specialistici possono concorrere a formare tali indizi
- La nozione di "tempo silente" può attenuare la percezione dell'attualità del pericolo cautelare, ma non è decisiva se sussistono elementi concreti che indicano persistenza dei collegamenti, disponibilità di risorse, canali comunicativi non intercettabili o ruoli rilevanti nell'organizzazione
- Per far valere un travisamento della prova in Cassazione occorre dimostrare la decisività dell'errore nell'ambito dell'apparato motivazionale; errori non decisivi o marginali non comportano annullamento
- La presunzione relativa di cui all'art. 275 c.3 c.p.p. può essere superata solo con prove concrete e specifiche che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio); affermazioni generiche sulla personalità o sull'assenza di precedenti non sono normalmente sufficienti
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