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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20566/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa a un contratto di cessione di quote della Auru s.n.c.: il Benvenga deduceva il grave inadempimento dei soci convenuti per non aver provveduto all'autentica delle firme necessaria alla trascrizione dell'atto e per aver favorito una seconda vendita non autorizzata a terzi (Donati e Biondi), chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme versate. I convenuti contestavano il pagamento integrale del corrispettivo da parte del Benvenga e proponevano domanda riconvenzionale per il saldo dovuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Benvenga (perché mirava a una rivalutazione di fatto e probatoria non consentita in sede di legittimità) e ha rigettato il ricorso incidentale dei controricorrenti. La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente consistessero in una richiesta di nuova valutazione delle prove e non in una questione di interpretazione di norme, e che il vizio prospettato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. non fosse specificato nei termini richiesti. Ha inoltre affermato che le questioni nuove sollevate con il ricorso incidentale sono inammissibili e che le presunte "confessioni" contenute in atti difensivi sottoscritti dal solo procuratore non hanno valore confessorio decisivo. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorso incidentale è rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il vizio invocato (violazione di legge) deve consistere in un problema interpretativo della norma; la Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione probatoria, materia sottratta al sindacato di legittimità

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio per omesso esame di un fatto decisivo è ammesso solo se il ricorrente indica il fatto storico omesso, la fonte testuale dal cui emergere e dimostra la sua decisività; la Corte ha ritenuto che tali requisiti non fossero soddisfatti e che mancasse una anomalia motivazionale rilevante

  • artt. 1321, 1325, primo comma, n.1, e 1326 c.c.

    Norme sul contratto e sul consenso richiamate dal ricorrente per sostenere l'inesistenza dell'accordo: la Corte ha osservato che la censura riguardava in realtà la valutazione dei fatti e delle prove attinenti al consenso, valutazione riservata al giudice di merito

  • artt. 366 e 369 c.p.c.

    Richiamati come parametri procedurali: la Corte ricorda i rigorosi adempimenti formali e sostanziali richiesti per l'impugnazione in Cassazione (es. indicazione puntuale dei fatti e dei motivi)

  • artt. 1697, 2702, 2721, 2726, 2730 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.

    Norme relative alla prova e al valore probatorio di determinate scritture e confessioni: la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza incidentale perché introduceva questioni nuove e ha ricordato che le ammissioni contenute in atti sottoscritti solo dal procuratore non hanno valore confessorio vincolante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    Norma procedurale richiamata nella parte dispositiva per dare atto dell'obbligo di versamento di un importo aggiuntivo (riferito al contributo dovuto) in presenza dei presupposti indicati

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: i motivi di ricorso che mirano soltanto a ribaltare la valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili
  • Per contestare in Cassazione un vizio di violazione di legge (art. 360, n.3) occorre porre un problema di interpretazione della norma, non una diversa ricostruzione dei fatti
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n.5) è molto circoscritto: il ricorrente deve indicare esattamente il fatto omesso, la fonte da cui risulta e dimostrare la sua decisività; la mera lamentela sulla valutazione delle testimonianze non è sufficiente
  • Le ammissioni o "confessioni" contenute in atti sottoscritti solo dal procuratore non hanno valore confessorio assoluto e, al più, costituiscono elementi indiziari valutabili dal giudice di merito
  • Il ricorso incidentale non può introdurre questioni nuove che non siano state sollevate nei precedenti gradi di giudizio; tali novità sono generalmente dichiarate inammissibili
  • In caso di reciproca soccombenza in sede di legittimità è normale la compensazione delle spese processuali del giudizio di cassazione

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