Cassazione Penale, Sentenza n. 1841/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. Il ricorrente deduceva errore di applicazione della legge penale e vizi di motivazione sostenendo che le intercettazioni e le conversazioni valorizzate non dimostrerebbero il suo effettivo inserimento organico nella consorteria Cesarano, essendo invece normali conversazioni con il fratello Luigi; contestava inoltre la valutazione circa il tentativo di coinvolgere il D'Apice nei piani del fratello, rilevando che il D'Apice non avrebbe mai partecipato all'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nelle impugnazioni contro provvedimenti sulle misure cautelari, il sindacato di legittimità è limitato al controllo sulla adeguatezza e congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e giuridici e non può rimettere in discussione una diversa valutazione delle stesse risultanze fatta dal giudice di merito, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi circa l'intraneità del Belviso al clan Cesarano, desumendo logicamente dalle intercettazioni e dalle videoriprese il suo ruolo attivo nel progetto del fratello per scalzare la direzione del sodalizio; ha inoltre considerato irrilevante che i contatti con il D'Apice non abbiano avuto esito positivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma indicata come riferimento per uno degli illeciti contestati: la Corte prende atto che il reato è stato contestato quale capo di imputazione, senza entrare nel merito della qualificazione sostanziale nel giudizio di legittimità.
Applicata per la condanna alle spese processuali e per l'ingiunzione della somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (adempimenti procedurali connessi alla esecuzione del provvedimento).
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è limitato alla verifica della congruenza e della logicità della motivazione del giudice di merito; non è ammessa una rivalutazione libera delle risultanze probatorie se non in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Le intercettazioni e le videoriprese, se valutate dal giudice di merito come indicanti un ruolo attivo nel sodalizio, possono costituire gravi indizi anche se alcune iniziative risultino infruttuose: il tentativo di partecipare o supportare un progetto del clan è rilevante di per sé.
- La mera diversa interpretazione delle conversazioni o la loro riduzione a normali rapporti familiari non è sufficiente in Cassazione a ribaltare una decisione sul mantenimento della misura cautelare; per ottenere accoglimento è necessario dimostrare vizi formali o motivazioni manifestamente illogiche.
- Chi impugna deve concentrarsi sul dimostrare specifici profili di carenza motivazionale, incoerenza logica o violazione di norme di diritto, e non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove.
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità comprendono oneri economici (spese e sanzioni) previsti dall'ordinamento, quindi valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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