Cassazione Civile, Ordinanza n. 07516/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore ha chiesto la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Pesaro che aveva confermato il rigetto della domanda di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto incompatibile la domanda di liquidazione con la richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore nel giudizio presupposto, sul presupposto che, avendo il difensore agito come antistatario, la parte avesse implicitamente rinunciato al beneficio del patrocinio statale. Il ricorrente ha denunciato nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 93 e 112 c.p.c. e dell'art. 136 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la rinuncia al patrocinio a spese dello Stato deve essere espressa dal titolare del beneficio e non può desumersi dalla sola richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non integra rinuncia implicita al beneficio, perché patrocinio e distrazione hanno diversa finalità e diverso ambito operativo. La rinuncia al beneficio può provenire solo dal titolare del medesimo, mentre il difensore non ha il potere di disporre del relativo diritto sostanziale. Poiché la revoca del gratuito patrocinio è ammessa solo nei casi tipizzati dall'art. 136 d.P.R. n. 115/2002, il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma che disciplina la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario; non consente di desumere da sola una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato.
invocato dal ricorrente per censurare la decisione impugnata; la Corte accoglie il motivo ritenendo erronea la lettura della domanda come rinuncia implicita non espressa.
la revoca del patrocinio a spese dello Stato è consentita solo nei casi tipizzati dalla norma, che è eccezionale e non applicabile analogicamente.
richiamato in relazione alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e alla revoca del beneficio.
Massime di principio
- La richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non equivale a rinuncia implicita al beneficio del gratuito patrocinio.
- La rinuncia al patrocinio a spese dello Stato può provenire solo dal titolare del beneficio, non dal difensore, poiché questi non può disporre del diritto sostanziale all'assistenza statale per le spese del processo.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato è consentita soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere estesa in via analogica.
- Patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese operano su piani diversi: il primo tutela l'effettività del diritto di difesa della parte non abbiente, la seconda attribuisce un diritto proprio al difensore.
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