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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4921/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, deducendo tre motivi principali: (1) l'illiceità e quindi l'inutilizzabilità delle videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria nel giardino antistante l'abitazione di Scaletta, perché area privata protetta da muri, cancelli, rete oscurante e vegetazione e dunque meritevole di aspettativa di riservatezza; la difesa sosteneva inoltre che era stata prodotta una ripresa filmata integrale che il Tribunale non avrebbe visionato o che non sarebbe stata trasmessa, con richiamo all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; (2) la carenza di gravità indiziaria, contestando l'uso probatorio di elementi indiziari (in particolare l'uso attribuito a un borsone) e l'assenza di prove dirette sulla qualità/quantità della sostanza e sulla riconducibilità certa degli oggetti agli eventi contestati; (3) vizi di motivazione rispetto alle esigenze cautelari, censurando la generica indicazione di rischio di reiterazione (contati con "criminali di spicco" non meglio individuati), l'uso di fattori come astuzia criminale e precedenti senza adeguata argomentazione, e la mancata considerazione della distanza temporale degli eventi (novembre 2022) e dell'assenza di condotte successive.

La decisione

Il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: (1) le videoriprese non sono state considerate illecite perché il giardino è stato qualificato come luogo esposto al pubblico, percepibile dall'esterno senza strumenti tecnologici invasivi; gli investigatori si sarebbero appostati in un'area sopraelevata e avrebbero usato strumenti estensivi della vista umana (es. binocolo) e non dispositivi particolarmente invasivi; perciò le immagini sono utilizzabili e la mancata visione integrale del filmato da parte del Tribunale o la sua mancata trasmissione non è stata provata come pregiudizievole; (2) la critica sulla insufficienza del quadro indiziario è inammissibile perché propone una ricostruzione alternativa e non confuta puntualmente i fatti indicati nell'ordinanza impugnata; (3) il motivo relativo alle esigenze cautelari è stato dichiarato privo di interesse a seguito della revoca della misura cautelare nell'intertempo; infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma sostanziale che disciplina il delitto di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; individuata quale fattispecie contestata al ricorrente

  • codice di procedura penale, art. 189

    Disciplina l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione delle garanzie previste per il domicilio; la Corte ha richiamato il principio che le videoriprese in domicilio richiedono provvedimento dell'autorità giudiziaria, mentre in luoghi esposti al pubblico le riprese atipiche possono essere utilizzate se non ottenute mediante dispositivi tecnologici invasivi

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Criteri di valutazione della prova indiziaria: la Corte ha richiamato che in sede cautelare l'apprezzamento degli indizi deve limitarsi alla verifica della gravità indiziaria e non consente ricostruzioni alternative speculative prive di critica puntuale delle risultanze

  • codice di procedura penale, art. 309, comma 5

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla trasmissione degli atti al giudice; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata allegazione di specifici brani filmati non visionati o non trasmessi e ha osservato che la difesa non ha provato l'omissione o il pregiudizio

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese per il proponente del ricorso rigettato; applicata dalla Corte al ricorrente

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006 (Prisco)

    Principio guida: le videoriprese di comportamenti non comunicativi in ambienti privati diversi dal domicilio sono prove atipiche; serve valutare se il luogo sia esposto al pubblico o tutelato da ragionevoli aspettative di riservatezza; utilizzata come riferimento interpretativo dal giudice

Massime di principio

  • Le videoriprese in aree private sono utilizzabili se l'area è effettivamente esposta al pubblico ossia percepibile dall'esterno senza l'uso di dispositivi tecnologici invasivi; se la difesa vuol impugnare la loro utilizzabilità deve indicare specificamente quale tecnica invasiva sia stata impiegata o quale ostacolo fisico sia stato eluso
  • La distinzione tra "domicilio" e altri ambienti privati è cruciale: per atti sul domicilio è richiesta sempre autorizzazione giudiziaria; per spazi esposti al pubblico tale autorizzazione non è necessaria se l'osservazione è fattibile con normali capacità visive estese
  • In sede cautelare la valutazione della gravità indiziaria non ammette ricostruzioni alternative generiche: il difensore deve confutare puntualmente gli elementi di fatto che il giudice ha ritenuto probatori, non limitarsi a offrire mere ipotesi alternative
  • La temporalità degli eventi (lieve distanza temporale) non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione; la motivazione deve invece valutare l'attualità del rischio con riferimento agli elementi concreti emersi
  • Se la misura cautelare viene revocata durante il giudizio d'impugnazione, taluni motivi possono mancare di interesse per la declaratoria di inammissibilità; tuttavia il ricorrente può mantenere l'interesse al ricorso ove prospetti un futuro rimedio risarcitorio per ingiusta detenzione, ma ciò deve essere adeguatamente comprovato
  • Per contestare la mancata acquisizione o visione di atti (es. filmati integrali) è necessario indicare in modo preciso quali parti sono state omesse e in che modo la mancata valutazione abbia inciso sulla decisione impugnata

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