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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18551/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2008. Il ricorso era stato rigettato in primo grado, ma accolto in appello perché, per la medesima autovettura e per il biennio 2008/2009, era già stato annullato l'avviso di accertamento presupposto. In Cassazione il contribuente ha censurato solo il capo sulle spese: ha dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c. perché la CTR non aveva condannato le controparti soccombenti alla rifusione delle spese, motivando il mancato addebito con la sola mancata costituzione delle appellate; ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti per la compensazione. Nel ricorso ha anche chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. delle intimate, assumendo che la Regione avesse trasmesso il ruolo per un debito ormai inesistente e che l'Agenzia avesse notificato la cartella successivamente all'annullamento dell'atto presupposto; ha infine invocato l'applicazione del d.m. n. 55 del 2014 per la corretta liquidazione dei compensi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso sul capo spese: ha ritenuto illegittima la decisione della CTR che aveva omesso la condanna alle spese limitandosi a richiamare la mancata costituzione delle parti appellate, senza indicare alcuna "grave ed eccezionale ragione" idonea a derogare al principio di soccombenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando in solido le intimate a rifondere al contribuente le spese del secondo grado e del giudizio di legittimità, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014. La domanda ex art. 96 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata, perché tale responsabilità deve essere riferita ai comportamenti processuali tenuti nel giudizio in cui è proposta e richiede mala fede, colpa grave o abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ.

    Il ricorrente ha denunciato vizi processuali della sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di norme sulle spese e sulla motivazione del relativo capo.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio della soccombenza impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese della controparte vittoriosa; la sola mancata costituzione dell'intimato non giustifica di per sé l'omissione della pronuncia sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa, nel regime applicabile, solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate; una motivazione generica o illogica integra violazione di legge.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; inoltre si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata presuppone comportamenti processuali del giudizio in cui la domanda è proposta, e richiede mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale; non può essere chiesta per la prima volta in cassazione se riferita alla fase di merito.

  • art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito, liquidando direttamente le spese.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di economia processuale e di ragionevole durata impone di evitare un rinvio inutile quando la Corte può provvedere essa stessa alla decisione e alla liquidazione delle spese.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione dei compensi deve avvenire secondo i parametri forensi previsti dalla disciplina vigente, qui applicata al valore della controversia e alle fasi effettivamente svolte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata costituzione dell'intimato o la sua contumacia non sono di per sé "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la compensazione delle spese: il giudice deve comunque dare conto del principio di soccombenza e della ragione specifica della deroga.
  • La compensazione delle spese richiede una motivazione espressa, specifica e logicamente coerente; l'assenza di tale motivazione determina violazione di legge censurabile in cassazione.
  • La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve fondarsi su condotte tenute nel medesimo giudizio in cui è proposta e non può essere introdotta utilmente in cassazione se attiene alla fase di merito non esaminata dal giudice di merito.
  • Quando l'accoglimento del ricorso riguarda solo il capo sulle spese e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, liquidando anche le spese dei gradi precedenti secondo i parametri legali.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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