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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23855/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di assicurazione stipulato da un'impresa di trasporto merci con una compagnia assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei danni alle cose trasportate. L'assicuratrice ha chiesto il pagamento del conguaglio di premio previsto da una clausola di regolazione del premio, calcolata in parte in misura fissa e in parte in percentuale sul fatturato annuo dell'assicurata. L'impresa assicurata ha contestato la domanda negando che il contratto prodotto dall'assicuratrice fosse quello effettivamente concluso, sostenendo invece di avere stipulato, tramite altro intermediario, un diverso contratto con premio fisso. In appello la Corte territoriale ha ritenuto inutilizzabile la polizza prodotta perché la sottoscrizione era stata disconosciuta e non era stata proposta verificazione, ma ha comunque affermato che l'esistenza e il contenuto del contratto risultavano da scambi di e-mail e dalla condotta complessiva delle parti. Nel ricorso principale l'assicurata ha denunciato violazione delle regole sulla prova e sull'onere probatorio, sostenendo che, una volta disconosciuta la firma e mancata la verificazione, la domanda dovesse essere rigettata senza possibilità di prova aliunde; con il secondo motivo ha lamentato anche un'asserita inversione dell'onere della prova. L'assicuratrice, con ricorso incidentale, ha denunciato l'omessa pronuncia sui motivi del proprio appello incidentale relativi alla quantificazione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'assicurata, ritenendo infondato il primo motivo perché il contratto di assicurazione, pur dovendo essere provato per iscritto ai sensi dell'art. 1888 c.c., può essere dimostrato anche con documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e idonei a desumerne l'esistenza e il contenuto; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto contro un passaggio solo argomentativo e non decisivo della sentenza d'appello. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'assicuratrice, rilevando l'omissione di pronuncia sui motivi dell'appello incidentale concernenti il quantum debeatur. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1888 c.c.

    La prova del contratto di assicurazione deve essere scritta, ma la prova scritta può risultare anche da documenti diversi dalla polizza se provenienti dalle parti e idonei a dimostrare l'esistenza e il contenuto del contratto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata, nel caso concreto, inversione dell'onere probatorio nella motivazione decisiva.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; non assume autonoma decisività nella ratio della decisione.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; non assume autonoma decisività nella ratio della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte osserva che la censura sul preteso uso di fatti non provati non coglie la ratio decidendi.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per il disconoscimento della sottoscrizione; la Corte precisa che il disconoscimento rende inutilizzabile il documento prodotto, ma non impedisce la prova del contratto con altri documenti.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di verificazione della scrittura privata; la Corte rileva che la mancata verificazione non esclude la possibilità di provare aliunde il contratto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla trattazione camerale e al deposito di memorie.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per il deposito della motivazione nel termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto per contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione la forma scritta richiesta dall'art. 1888 c.c. non implica che l'esistenza e il contenuto del contratto possano essere provati solo mediante la polizza: la prova può essere offerta anche con documenti diversi, purché provenienti dalle parti e idonei a ricostruire il contenuto dell'accordo.
  • Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata e la mancata istanza di verificazione rendono quel documento inutilizzabile, ma non precludono la prova del rapporto contrattuale tramite altri elementi documentali o dichiarativi valorizzabili dal giudice di merito.
  • La censura di violazione dell'onere della prova è inammissibile quando investe un passaggio motivazionale meramente incidentale e non la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Se la sentenza di merito omette di esaminare motivi di appello incidentale ritualmente proposti e rilevanti sulla quantificazione del credito, sussiste vizio di omessa pronuncia che impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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