Cassazione Penale, Ordinanza n. 00965/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce aveva applicato all'imputato, con sentenza ex art. 444 c.p.p., la pena concordata di otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 53, 58 e 59 della l. 689/1981, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente valutato gli elementi necessari per verificare la sostituibilità della pena concordata con una sanzione sostitutiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che avverso la sentenza emessa su accordo delle parti sono deducibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla mancata sostituzione della pena non rientra tra questi motivi, poiché la sostituzione non era oggetto dell'accordo tra le parti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza applicata su accordo delle parti è impugnabile in cassazione solo per motivi limitati, inerenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna concordata.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la sostituibilità della pena con una sanzione sostitutiva, ma la Corte non li ritiene utilmente invocabili nel perimetro del ricorso contro sentenza ex art. 444 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186/2000
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
Usata come parametro per irrogare la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso in modo rigorosamente limitato: non possono essere dedotte questioni estranee ai vizi tipizzati, come richieste di rivalutazione di profili non compresi nell'accordo.
- La sostituzione della pena concordata con una sanzione sostitutiva non è deducibile in cassazione se tale profilo non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti e non incide sui vizi tipici della sentenza ex art. 444 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica la disciplina dell'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e, in difetto di elementi contrari, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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