Cassazione Penale, Sentenza n. 48082/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento contestando la mancata e/o insufficiente motivazione nella parte in cui il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata corrispondente al massimo edittale (un anno) ai sensi dell'art.186, comma 2, lett.b) C.d.S.. Ha rilevato che il tasso alcolemico accertato era più vicino al minimo previsto dalla disposizione, che non vi erano precedenti a suo carico e che l'imputato aveva collaborato sin dalle indagini, quindi la scelta del massimo non era adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, perché colmi la lacuna motivazionale e, se del caso, determini nuovamente la durata della sospensione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la motivazione è necessaria quando la sanzione accessoria si discosta dal minimo edittale (e in particolare quando raggiunge il massimo), dovendosi applicare i criteri di cui all'art.218, comma 2, C.d.S. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione).
Norme richiamate
Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) che disciplina la sentenza di applicazione della pena.
art.186, commi 2, lett.b) e 2-sexies, d.lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada)
Prevede sanzioni penali e amministrative per guida in stato di ebbrezza; nel caso di specie la misura accessoria della sospensione della patente è stata adottata in relazione alla fattispecie aggravata (orario notturno).
art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, ma ammette il controllo quando si censurano omissioni o errori nell'applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie.
art.606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per omessa motivazione su fatti o circostanze rilevanti per la determinazione della pena o delle misure accessorie.
Prevede l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (tra cui la sospensione della patente) per violazioni del Codice della Strada; la loro durata va determinata secondo i criteri specifici del codice della strada.
Stabilisce i criteri per la determinazione della durata della sospensione della patente (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione), diversi dai criteri penali di cui all'art.133 c.p.p.; la motivazione deve rifarsi a questi parametri quando la durata supera la media edittale.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento che applica una sanzione amministrativa obbligatoria (es. sospensione della patente) è impugnabile per cassazione se manca o è carente la motivazione relativa all'applicazione o alla durata di tale sanzione.
- Il giudice non è tenuto a motivare esplicitamente la durata della sospensione quando questa coincide o è molto prossima al minimo edittale; quando invece si avvicina al massimo o lo raggiunge è necessaria una motivazione specifica.
- La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria va effettuata con riferimento ai criteri previsti dall'art.218, comma 2, C.d.S. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo per la circolazione) e non secondo i criteri di determinazione della pena (art.133 c.p.p.), pertanto la motivazione deve considerare questi parametri in modo autonomo rispetto alla motivazione penale.
- Se la motivazione è insufficiente e la durata della sospensione viene fissata al massimo edittale, la Corte di Cassazione può annullare la statuizione limitatamente a tale profilo e rinviare per integrare la motivazione e, se del caso, rideterminare la misura.
- In casi simili è utile per la difesa evidenziare elementi come tasso alcolemico vicino al minimo, assenza di precedenti, collaborazione dell'imputato e altre circostanze attenuanti che richiedono una motivazione per l'eventuale scelta di una sospensione ai limiti massimi.
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