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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16626/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma del giudizio abbreviato, aveva riqualificato il reato da tentato omicidio a lesioni colpose non aggravate per difetto di querela e aveva ritenuto provata, mediante un complesso quadro indiziario, la responsabilità di Francesco Dardo nell'aver ferito Antonino Mistretta con una pistola. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 192, comma 2 e art. 533 c.p.p.) e carenza/contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la valutazione degli elementi indiziari (intercettazioni, filmati delle telecamere, tabulati telefonici, ruolo di terzi come Sebastiano Cascio) fosse erronea e che molte circostanze fossero incompatibili con la ricostruzione accusatoria; in sostanza chiedeva che la Corte di cassazione riconsiderasse la valutazione di merito degli indizi

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse, nei fatti, una richiesta di rinnovata valutazione degli elementi di fatto e degli indizi, cosa non consentita in sede di legittimità, e che il rimprovero relativo alla violazione dell'art. 192 c.p.p. fosse utilizzato impropriamente per aggirare i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha richiamato la ricca e dettagliata motivazione della Corte di appello, che ha valutato in modo unitario e coordinato oltre ventitré indizi ritenuti sufficienti a sostenere la decisione di merito; quindi ha rigettato le censure della difesa come attacchi alla persuasività della valutazione probatoria e non come vizi di motivazione manifesti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e disposto un versamento equitativo di euro tremila a titolo di contributo.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invoca la violazione di tale norma relativa alla valutazione della prova; la Corte di Cassazione rileva però che non è ammesso utilizzare l'art. 192 c.p.p. per ottenere in sede di legittimità una rinnovata valutazione degli elementi probatori, quando ciò equivale a superare i limiti di impugnazione dettati dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. e) e lett. c)

    La Corte ricorda i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: non sono deducibili doglianze che chiedano una diversa valutazione della prova (lett. e) e non è consentito oltrepassare tali limiti con deduzioni formali di inosservanza di norme procedurali (lett. c).

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulle modalità di motivazione e valutazione della prova; la Corte segnala l'inammissibilità delle censure che si risolvono in una diversa lettura degli elementi di fatto.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme richiamate in relazione ai reati in materia di armi per i quali la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato e ha determinato la pena residua.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione del merito: i motivi che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione degli indizi sono inammissibili.
  • Le doglianze che si fondano sulla presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. sono improprie quando mirano a contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito anziché a segnalare un vizio formale o una manifesta illogicità della motivazione.
  • La prova indiziaria va valutata nel suo complesso e in modo coordinato: singoli elementi controvertibili non sono sufficienti a scardinare un quadro indiziario complessivamente ritenuto solido dal giudice.
  • Per ottenere l'esame della Corte di legittimità è necessario dedurre vizi di motivazione tra quelli ammessi dall'art. 606 c.p.p. (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà), non semplicemente proporre alternative interpretative o evidenziare la presunta insufficienza della prova.
  • La difesa in vicende basate su indizi multipli dovrebbe focalizzarsi sul dimostrare specifici vizi logici o formali nella motivazione del giudice di merito, oppure produrre elementi nuovi idonei a incidere sul quadro probatorio, evitando censure che si risolvono in un mero dissenso valutativo.

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