Cassazione Civile, Ordinanza n. 13124/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatrice)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture relative a un contratto di subappalto. Il tribunale aveva ridotto l’importo dovuto rispetto a quello ingiunto; la corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione dell’opponente. In cassazione la società opponente ha proposto sei motivi: (1) ha denunciato omesso esame e nullità della sentenza per non avere la corte territoriale valutato l’eccezione di carenza di legittimazione della creditrice, sostenendo che il credito sarebbe passato a una società affittuaria d’azienda prima dell’emissione di una fattura; (2) ha dedotto omesso esame e violazione della disciplina sul subappalto nei lavori pubblici, assumendo che la percentuale dei lavori subappaltati avrebbe superato il limite contrattuale e normativo del 30%, con conseguente nullità del rapporto; (3) ha censurato la ritenuta tardività dell’eccezione di avvenuto pagamento di una somma già riconosciuta, sostenendo che tale pagamento avrebbe estinto integralmente il debito e che la questione fosse rilevabile anche d’ufficio; (4) ha lamentato violazione dell’art. 116 c.p.c. per l’erronea valutazione di una testimonianza ritenuta incompatibile con il certificato di regolare esecuzione lavori; (5) ha contestato il mancato esame della querela di falso relativa ai documenti di trasporto posti a fondamento della fattura ingiunta, assumendo che la loro falsità avrebbe reso la fattura inopponibile; (6) ha infine impugnato la regolazione delle spese, poiché l’opposizione aveva comunque ottenuto una riduzione dell’importo monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo; ha accolto il terzo motivo, ritenendo che l’eccezione di pagamento ed estinzione del debito fosse rilevabile anche d’ufficio e potesse essere dedotta anche in appello; ha dichiarato assorbiti il quarto e il sesto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame della questione del pagamento e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere che nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché il motivo è dichiarato inammissibile per genericità e cumulo eterogeneo di censure
utilizzato per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che non è consentito cumulare in modo confuso censure eterogenee nello stesso motivo
art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163 del 2006
invocato dalla ricorrente in relazione al limite percentuale del subappalto nei lavori pubblici; il motivo è però dichiarato inammissibile
art. 118 D.Lgs. n. 163 del 2006
richiamato per sostenere che il superamento del limite del subappalto integra subappalto non autorizzato e nullità del contratto; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo
richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatto decisivo è soggetta all’onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni
richiamato nel terzo motivo per contestare la declaratoria di tardività dell’eccezione di pagamento
richiamato nel terzo motivo per sostenere che la questione del pagamento era stata dedotta e doveva essere esaminata dal giudice
invocato per censurare la valutazione della prova testimoniale in contrasto con il certificato di esecuzione dei lavori; motivo assorbito dall’accoglimento del terzo
richiamati in relazione alla querela di falso, deducendosi il mancato esame dell’istanza
richiamato nel quinto motivo in tema di onere della prova nella querela di falso e nella pretesa creditoria
richiamato nel quinto motivo con riferimento alle presunzioni e alla prova della falsità dei documenti
richiamati per contestare la regolazione delle spese di lite a fronte dell’accoglimento parziale dell’opposizione
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, chiaro e autonomo: non è ammissibile cumulare in modo indistinto censure diverse di violazione di legge, vizi motivazionali e omesso esame, trasferendo al giudice di legittimità il compito di selezionarle.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
- L’eccezione di pagamento, incidendo sull’estinzione del debito, è rilevabile anche d’ufficio e può essere dedotta per la prima volta in appello, con il dovere del giudice di esaminarla se risulti supportata da allegazioni e prove.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve verificare integralmente l’esistenza e l’ammontare del credito azionato, sicché la deduzione del pagamento o dell’estinzione del debito non può essere pretermessa per mere ragioni di tardività se attiene al thema decidendum sostanziale.
- La censura di una decisione sulla querela di falso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base dell’inammissibilità o del rigetto; se una ragione autonoma non viene specificamente impugnata, il motivo è inammissibile.
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