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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13124/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatrice)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture relative a un contratto di subappalto. Il tribunale aveva ridotto l’importo dovuto rispetto a quello ingiunto; la corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione dell’opponente. In cassazione la società opponente ha proposto sei motivi: (1) ha denunciato omesso esame e nullità della sentenza per non avere la corte territoriale valutato l’eccezione di carenza di legittimazione della creditrice, sostenendo che il credito sarebbe passato a una società affittuaria d’azienda prima dell’emissione di una fattura; (2) ha dedotto omesso esame e violazione della disciplina sul subappalto nei lavori pubblici, assumendo che la percentuale dei lavori subappaltati avrebbe superato il limite contrattuale e normativo del 30%, con conseguente nullità del rapporto; (3) ha censurato la ritenuta tardività dell’eccezione di avvenuto pagamento di una somma già riconosciuta, sostenendo che tale pagamento avrebbe estinto integralmente il debito e che la questione fosse rilevabile anche d’ufficio; (4) ha lamentato violazione dell’art. 116 c.p.c. per l’erronea valutazione di una testimonianza ritenuta incompatibile con il certificato di regolare esecuzione lavori; (5) ha contestato il mancato esame della querela di falso relativa ai documenti di trasporto posti a fondamento della fattura ingiunta, assumendo che la loro falsità avrebbe reso la fattura inopponibile; (6) ha infine impugnato la regolazione delle spese, poiché l’opposizione aveva comunque ottenuto una riduzione dell’importo monitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo; ha accolto il terzo motivo, ritenendo che l’eccezione di pagamento ed estinzione del debito fosse rilevabile anche d’ufficio e potesse essere dedotta anche in appello; ha dichiarato assorbiti il quarto e il sesto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame della questione del pagamento e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché il motivo è dichiarato inammissibile per genericità e cumulo eterogeneo di censure

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che non è consentito cumulare in modo confuso censure eterogenee nello stesso motivo

  • art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163 del 2006

    invocato dalla ricorrente in relazione al limite percentuale del subappalto nei lavori pubblici; il motivo è però dichiarato inammissibile

  • art. 118 D.Lgs. n. 163 del 2006

    richiamato per sostenere che il superamento del limite del subappalto integra subappalto non autorizzato e nullità del contratto; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatto decisivo è soggetta all’onere di indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare la declaratoria di tardività dell’eccezione di pagamento

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per sostenere che la questione del pagamento era stata dedotta e doveva essere esaminata dal giudice

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione della prova testimoniale in contrasto con il certificato di esecuzione dei lavori; motivo assorbito dall’accoglimento del terzo

  • artt. 221 e 222 c.p.c.

    richiamati in relazione alla querela di falso, deducendosi il mancato esame dell’istanza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di onere della prova nella querela di falso e nella pretesa creditoria

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel quinto motivo con riferimento alle presunzioni e alla prova della falsità dei documenti

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati per contestare la regolazione delle spese di lite a fronte dell’accoglimento parziale dell’opposizione

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, chiaro e autonomo: non è ammissibile cumulare in modo indistinto censure diverse di violazione di legge, vizi motivazionali e omesso esame, trasferendo al giudice di legittimità il compito di selezionarle.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • L’eccezione di pagamento, incidendo sull’estinzione del debito, è rilevabile anche d’ufficio e può essere dedotta per la prima volta in appello, con il dovere del giudice di esaminarla se risulti supportata da allegazioni e prove.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve verificare integralmente l’esistenza e l’ammontare del credito azionato, sicché la deduzione del pagamento o dell’estinzione del debito non può essere pretermessa per mere ragioni di tardività se attiene al thema decidendum sostanziale.
  • La censura di una decisione sulla querela di falso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base dell’inammissibilità o del rigetto; se una ragione autonoma non viene specificamente impugnata, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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