Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42178/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro il provvedimento del 21/12/2022 che aveva rifiutato la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il G.I.P. aveva applicato la custodia cautelare (ordinanza 7/6/2022) ritenendo Porretto gravemente indiziato del reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter, secondo comma c.p.). Il ricorrente contestava: errata applicazione delle norme (artt. 416-ter c.p., 274 e 275, comma 3, c.p.p.), vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe attribuito a Porretto condotte non contestate (forme di agevolazione tipiche del concorrente esterno/partecipe di associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis c.p.), mentre l'azione penale era esercitata solo per 416-ter; inoltre sosteneva che le esigenze cautelari erano agganciate a un evento eccezionale (le elezioni del 12/6/2022).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la decisione del Tribunale che aveva mantenuto la custodia cautelare. La motivazione della Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente ritenuto che l'indagato fosse inserito in un ampio spettro di relazioni e scambi di favori funzionali agli scopi dell'associazione mafiosa, mostrando una proclività stabile alla delinquenza e dunque un concreto e attuale pericolo di reiterazione. La Corte ha sottolineato che la valutazione non costituisce una riedizione di merito illegittima ma una corretta valutazione della gravità e della continuità della condotta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    Norma applicata nella sua ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso: la Corte conferma che l'accertamento indiziario relativo alla promessa di procurare voti in cambio di utilità rientra nella fattispecie e giustifica la misura cautelare ove emerga una rete relazionale funzionale all'associazione mafiosa.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione è interpretato come prognosi fondata su elementi concreti (modalità, contesto, personalità dell'indagato) e non come mera imminenza; il tempo trascorso non esclude automaticamente l'attualità.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Rilevato nel quadro delle impugnazioni cautelari: le questioni sollevate che incidono sulla valutazione di merito della gravità e della necessità della misura non integrano di per sé ragioni di annullamento in sede di legittimità se fondate su rivalutazioni di fatto.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola la procedura di impugnazione dell'ordinanza; la Corte ricorda i limiti di sindacato in Cassazione sulle valutazioni di merito e sulla motivazione quando non sussistono vizi di diritto.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274 c.p.p.)

    La modifica ha esplicitato il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte interpreta la disposizione unitamente alla giurisprudenza preesistente nel senso che l'attualità riguarda la continuità ed effettività del rischio, desumibile da elementi concreti e non esclusa dal tempo trascorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmissione del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario in caso di detenzione per gli adempimenti connessi; la Corte ordina la trasmissione del provvedimento.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna; Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro)

    Richiamate per affermare i criteri interpretativi sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e per legittimare la possibilità di fondare la misura cautelare sulla proclività del soggetto anche quando il fatto contestato sia anteriore e non vi siano altre condotte successive.

Massime di principio

  • La custodia cautelare per pericolo di reiterazione può essere giustificata non solo dall'episodio concreto ma da un quadro indiziario che dimostri una proclività stabile alla delinquenza e relazioni funzionali all'associazione criminale.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione va intesa come continuità ed effettività del rischio, desumibile da elementi concreti (modalità del fatto, ruolo dell'indagato, relazioni), e non è esclusa automaticamente dal tempo intercorso.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione meramente sommaria o alternativa dei fatti che equivale a un sindacato di merito: le censure sulla qualificazione giuridica o sulla ricostruzione fattuale che richiedono una nuova valutazione probatoria sono inammissibili se non sussistono vizi di diritto nella motivazione.
  • La motivazione che collega la condotta dell'indagato a un rischio concreto di reiterazione può fondarsi anche su rapporti e promesse con soggetti riconducibili all'associazione mafiosa, pur se non è stata formalmente contestata ogni singola modalità di agevolazione tipica prevista per i diversi ruoli (es. concorrente esterno/partecipe).
  • Le esigenze cautelari non perdono automaticamente fondamento se l'evento concreto (es. competizione elettorale) ha rilevanza: ciò che conta è la valutazione complessiva della pericolosità e della continuità della condotta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.