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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17141/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per importazione nel territorio nazionale di 3,225 kg lordi di cocaina, occultata in un automezzo intestato a un terzo, nell'ambito di un procedimento ex art. 73 d.P.R. 309/1990, con contestazione anche della circostanza aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Deduce due motivi: 1) violazione di legge sulla aggravante dell'ingente quantità, sostenendo che non sarebbe stato superato il valore soglia di 1,5 kg di principio attivo; 2) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che il dato ponderale, unitamente al numero di dosi estraibili, giustifica la configurabilità dell'aggravante e che la pena è stata motivatamente determinata valorizzando il ruolo centrale dell'imputato, le intercettazioni e i precedenti specifici.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che, quanto all'aggravante dell'ingente quantità, il giudice di merito ha correttamente applicato i principi consolidati: oltre la soglia quantitativa minima, spetta al giudice valutare in concreto la significativa offensività della condotta; nel caso di specie, 3,225 kg lordi di cocaina al 77,9% corrispondenti a 16.748 dosi medie singole integrano un quantitativo certamente non modico e destinato a un elevato numero di consumatori. Quanto al trattamento sanzionatorio, la doglianza è ritenuta manifestamente infondata perché la Corte territoriale ha richiamato il ruolo centrale dell'imputato, i risultati delle intercettazioni, i contatti con soggetti rifornitori all'estero e i precedenti penali specifici, ritenendo corretto il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice per la condotta di importazione di sostanza stupefacente nel territorio nazionale.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    La circostanza aggravante dell'ingente quantità è configurabile quando il dato quantitativo, valutato anche tramite il numero di dosi estraibili, esprima una significativa offensività; oltre la soglia minima, il giudice deve procedere a una valutazione concreta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi

    Richiamata quale precedente sui criteri di individuazione della soglia dell'ingente quantità basati sul rapporto tra principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile.

  • Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020

    Richiamata quale conferma della persistenza dei criteri di valutazione dell'ingente quantità anche dopo la riforma del 2014.

  • Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024

    Richiamata per il principio secondo cui può essere valorizzato anche il numero di dosi estraibili, se oggettivamente rilevante, senza necessità di ulteriore motivazione sull'estrema offensività.

Massime di principio

  • Per la circostanza aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare non solo il peso complessivo o il principio attivo, ma anche il numero di dosi ricavabili dalla sostanza, quando il dato sia oggettivamente significativo.
  • I criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per individuare la soglia dell'ingente quantità restano applicabili anche dopo la riforma del 2014: la soglia minima funge da limite sotto il quale l'aggravante non è configurabile, mentre sopra tale limite è richiesta una valutazione concreta dell'offensività.
  • La mera allegazione di elementi quali l'unicità o l'estemporaneità della condotta non è sufficiente a escludere l'aggravante quando il dato quantitativo e il numero delle dosi estraibili evidenzino una destinazione dello stupefacente a un ampio mercato di consumo.
  • Il sindacato sulla pena è inammissibile o manifestamente infondato se il giudice di merito ha dato conto degli elementi rilevanti per la commisurazione, come ruolo dell'imputato, intercettazioni e precedenti specifici, e non emergono elementi positivi per una ulteriore riduzione.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali si accompagna, di regola, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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