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Sentenza

Sentenza n. 547/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale del 16 maggio 2025 con cui il Comune, in esecuzione della sentenza n. 690/2024, aveva ritenuto conforme alla normativa edilizia e urbanistica il permesso di costruire relativo al complesso edilizio confinante

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano già ottenuto, con la sentenza n. 690/2024, l'accertamento dell'obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente e motivatamente sulle loro istanze di vigilanza edilizia, con cui avevano segnalato violazioni del regolamento edilizio e chiesto l'annullamento, la revoca o la rettifica del permesso di costruire n. 65/2022. Il Comune aveva quindi adottato la nota del 16 maggio 2025, comunicando che, all'esito dell'istruttoria, il titolo edilizio risultava conforme, pur riservandosi ulteriori approfondimenti. I ricorrenti hanno impugnato tale nota deducendone l'illegittimità. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che il Comune aveva comunque adempiuto all'ordine giudiziale, nonché l'irricevibilità per tardività, ritenendo consolidati il permesso di costruire e la successiva SCIA in variante. Ha inoltre sostenuto l'applicabilità del rito speciale previsto dagli artt. 114 e 117 c.p.a. per gli atti adottati in esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di interesse. La sentenza n. 690/2024 aveva imposto al Comune una complessiva revisione, anche della legittimità del permesso di costruire, lasciando all'amministrazione la valutazione discrezionale dell'esito dopo le verifiche necessarie. La nota impugnata costituiva quindi un autonomo esercizio del potere amministrativo, distinto dall'ordine giudiziale quanto al contenuto concreto della decisione, e poteva essere impugnata con l'ordinaria azione di annullamento. Il giudice ha altresì escluso l'applicabilità del rito speciale degli artt. 114-117 c.p.a., riservato agli atti del commissario ad acta, poiché la nota era stata adottata dal Comune nell'esercizio della propria funzione amministrativa. Tuttavia, nel corso del giudizio, il commissario ad acta aveva adottato la declaratoria di inefficacia della SCIA in variante e le ordinanze di demolizione delle opere abusive e del fabbricato assentito dal permesso di costruire. Tali atti, consolidatisi a seguito della definizione del separato giudizio promosso dalla controinteressata, erano obiettivamente incompatibili con la nota comunale impugnata e l'avevano sostituita. L'annullamento della nota non avrebbe quindi procurato ai ricorrenti alcuna utilità concreta e attuale. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    poteri di vigilanza e controllo

    La norma costituiva il fondamento dei poteri comunali di vigilanza sull'attività edilizia, il cui esercizio era stato sollecitato dai ricorrenti e imposto al Comune dalla precedente sentenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Il rito dell'ottemperanza e il reclamo contro gli atti del commissario ad acta non si applicano all'autonomo provvedimento adottato dal Comune in esecuzione dell'ordine giudiziale.

  • art. 117 c.p.a.

    Il rito speciale relativo al silenzio e agli atti adottati in sede di esecuzione non trova applicazione alla nota comunale, soggetta al rito ordinario di annullamento; nel testo è richiamato anche, erroneamente, l'art. 117 comma 3 c.p.c. in relazione alla nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il provvedimento con cui l'amministrazione, in esecuzione di una sentenza che le impone di provvedere, esercita autonomamente il potere amministrativo quanto al contenuto della decisione è un atto amministrativo autonomo e lesivo, impugnabile con l'ordinaria azione di annullamento.
  • Il rito speciale dell'ottemperanza e del reclamo contro gli atti del commissario ad acta riguarda gli atti commissariali e non si estende al provvedimento autonomamente adottato dall'amministrazione nell'esercizio delle proprie attribuzioni.
  • Un ricorso originariamente ammissibile diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'atto impugnato venga sostituito da successivi provvedimenti incompatibili con il suo contenuto, sicché l'eventuale annullamento non possa procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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