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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01612/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un privato volta ad ottenere l'iscrizione nei registri anagrafici del Comune per il periodo 10 aprile 2016-9 aprile 2019. Il procedimento era stato introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. contro il Comune e contro il Ministero dell'Interno; il Tribunale di Foggia aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando il Tribunale di Bari. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Bari con ricorso ex art. 737 c.p.c., il Comune aveva eccepito: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il soggetto passivamente legittimato fosse il Sindaco quale ufficiale di Governo e non l'ente comunale; 2) l'inammissibilità della riassunzione per essere stato il giudizio riassunto con un rito diverso da quello originario; 3) nel merito, l'erroneità dell'accertamento sulla residenza effettiva del privato, valorizzando i verbali della polizia municipale e la loro efficacia probatoria. La Corte d'appello di Bari aveva respinto il reclamo del Comune. In cassazione il Comune ha dedotto tre motivi: violazione delle norme sulla legittimazione passiva e sulla notificazione/evocazione in giudizio dell'autorità competente in materia anagrafica; violazione dell'art. 737 c.p.c. e vizio motivazionale sulla dedotta inammissibilità della riassunzione; violazione dell'art. 2700 c.c. per l'asserita erronea valutazione delle prove circa l'effettiva residenza del ricorrente originario e l'efficacia dei verbali di irreperibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso del Comune, ritenendo che, nelle controversie in materia di anagrafe della popolazione residente, il Sindaco agisca quale organo statuale e che gli atti compiuti in tale veste siano imputabili allo Stato, con conseguente necessità di evocare in giudizio il Ministero dell'Interno. Ha quindi affermato che la citazione del Sindaco nella qualità di rappresentante del Comune, anziché quale ufficiale di Governo, ha determinato un vizio dell'editio actionis e una valida costituzione del contraddittorio non si è mai realizzata nei confronti del soggetto legittimato. Per tale ragione ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Bari, quale giudice di primo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ratione temporis applicabile

    ha costituito il rito originario con cui il privato aveva introdotto il giudizio davanti al Tribunale di Foggia.

  • art. 737 c.p.c.

    è stato richiamato in relazione al rito seguito in sede di riassunzione; il relativo motivo è però rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia probatoria dei verbali della polizia municipale, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    il vizio di evocazione in giudizio del soggetto non legittimato è stato qualificato come nullità dell'atto introduttivo per vizio dell'editio actionis.

  • art. 164, comma 5, c.p.c.

    è stata richiamata la sanatoria della nullità mediante rinnovazione dell'atto da notificarsi presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    è stata indicata come base del rinvio al giudice di primo grado a seguito della dichiarazione di nullità dell'intero giudizio.

  • L. 24 dicembre 1954, n. 1228

    è la legge sull'anagrafe della popolazione residente, in relazione alla quale il Sindaco agisce quale organo statuale.

  • L. 25 marzo 1958, n. 260

    richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla notifica e sulla legittimazione passiva presso l'Avvocatura dello Stato.

  • d.P.R. n. 296 del 2000, art. 95

    richiamato per analogia nella ricostruzione della legittimazione passiva in procedimenti relativi alla tenuta dei registri.

Massime di principio

  • In materia di anagrafe della popolazione residente, il Sindaco opera quale ufficiale di Governo e gli atti compiuti in tale veste sono imputabili allo Stato, non al Comune.
  • Quando il ricorso è proposto contro il Comune invece che contro il soggetto effettivamente legittimato nella veste di organo statuale, si determina un vizio dell'editio actionis e una nullità dell'atto introduttivo per difetto di corretta evocazione in giudizio.
  • Se il contraddittorio non si costituisce validamente nei confronti del soggetto legittimato, l'intero giudizio di merito è nullo e la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado.
  • La questione della prova della residenza e della forza probatoria dei verbali amministrativi resta assorbita quando la causa è definita per un vizio originario del contraddittorio.
  • Nei procedimenti in cui l'autorità agisce come organo dello Stato, la notificazione e l'intestazione del ricorso devono essere coerenti con tale qualità, pena la nullità sanabile dell'atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàOnere della prova

Testo integrale

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