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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07675/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento collegata a una cartella per omesso versamento di IRPEF e IVA relative all'anno 2012, per un importo di euro 5.531,86. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l'appello della contribuente avverso la decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente non ha però depositato il ricorso notificato presso la Cancelleria della Corte. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso e ha curato l'iscrizione a ruolo; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. La Corte ha esaminato anche il profilo del raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di improcedibilità a seguito di mancato deposito del ricorso, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., per mancato deposito del ricorso notificato in Cancelleria. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso notificato in Cancelleria determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, anche se la parte resistente si sia costituita e non abbia contestato la ritualità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta l'attestazione dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso notificato in Cancelleria entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. è un adempimento essenziale la cui omissione comporta improcedibilità del ricorso.
  • La costituzione della parte intimata e la mancata contestazione della ritualità dell'impugnazione non sanano il mancato deposito del ricorso notificato, né impediscono la declaratoria di improcedibilità.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione integra il presupposto processuale per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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