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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22389/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva regolato le modalità di attuazione di una precedente sentenza di condanna al ripristino dell'indipendenza statica tra due fabbricati confinanti. Deduceva che il giudice dell'esecuzione, recependo la consulenza tecnica, avesse disposto opere ricostruttive sul fabbricato dell'esecutato non previste dal titolo esecutivo, ma ritenute necessarie per mantenerne l'agibilità. Sosteneva che l'esecuzione forzata dovesse attenersi rigidamente al titolo e non estendersi a opere ulteriori, anche se utili a tutelare la proprietà dell'esecutato, le quali avrebbero dovuto essere eventualmente eseguite dallo stesso obbligato. Con il secondo motivo lamentava difetto di motivazione o contraddittorietà della sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'interpretazione del titolo esecutivo data dal giudice di merito era corretta: nel caso concreto le opere previste dal titolo non potevano essere attuate senza contestuali ripristini sull'immobile dell'esecutato, e tale intervento accessorio era necessario per evitare una lesione ultronea della proprietà dell'esecutato rispetto a quanto stabilito nel titolo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, in quanto formulato in modo apodittico e senza individuare specifici fatti decisivi omessi, limitandosi a contrapporre in modo generico motivazione e giustificazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore della resistente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, l'attuazione deve restare nei limiti del titolo esecutivo; non possono essere introdotte opere ulteriori non previste dal titolo, salvo che esse siano inscindibilmente necessarie per eseguire quanto ordinato e per evitare una lesione non voluta dal titolo stesso.
  • L'interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice del merito, quale legge del caso concreto, è censurabile in cassazione solo se erronea; se le opere accessorie risultano necessarie e contestuali all'esatta esecuzione del comando giudiziale, la doglianza è infondata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio motivazionale deve indicare specificamente fatti decisivi trascurati o un effettivo deficit argomentativo; una censura meramente apodittica o generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProve
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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