Cassazione Civile, Ordinanza n. 22389/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva regolato le modalità di attuazione di una precedente sentenza di condanna al ripristino dell'indipendenza statica tra due fabbricati confinanti. Deduceva che il giudice dell'esecuzione, recependo la consulenza tecnica, avesse disposto opere ricostruttive sul fabbricato dell'esecutato non previste dal titolo esecutivo, ma ritenute necessarie per mantenerne l'agibilità. Sosteneva che l'esecuzione forzata dovesse attenersi rigidamente al titolo e non estendersi a opere ulteriori, anche se utili a tutelare la proprietà dell'esecutato, le quali avrebbero dovuto essere eventualmente eseguite dallo stesso obbligato. Con il secondo motivo lamentava difetto di motivazione o contraddittorietà della sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'interpretazione del titolo esecutivo data dal giudice di merito era corretta: nel caso concreto le opere previste dal titolo non potevano essere attuate senza contestuali ripristini sull'immobile dell'esecutato, e tale intervento accessorio era necessario per evitare una lesione ultronea della proprietà dell'esecutato rispetto a quanto stabilito nel titolo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, in quanto formulato in modo apodittico e senza individuare specifici fatti decisivi omessi, limitandosi a contrapporre in modo generico motivazione e giustificazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore della resistente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
costituisce il rimedio esperibile contro gli atti esecutivi, qui utilizzato per contestare le modalità di attuazione del titolo
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
legittima il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, l'attuazione deve restare nei limiti del titolo esecutivo; non possono essere introdotte opere ulteriori non previste dal titolo, salvo che esse siano inscindibilmente necessarie per eseguire quanto ordinato e per evitare una lesione non voluta dal titolo stesso.
- L'interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice del merito, quale legge del caso concreto, è censurabile in cassazione solo se erronea; se le opere accessorie risultano necessarie e contestuali all'esatta esecuzione del comando giudiziale, la doglianza è infondata.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio motivazionale deve indicare specificamente fatti decisivi trascurati o un effettivo deficit argomentativo; una censura meramente apodittica o generica è inammissibile.
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