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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30350/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente ecclesiastico ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale del Lazio che aveva confermato, per un immobile sito in Roma adibito a scuola paritaria, il diniego dell'esenzione IMU per l'anno 2014. Con l'unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 4 D.M. 19 novembre 2012 n. 200, dell'art. 91-bis D.L. n. 1/2012 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte di merito avrebbe attribuito valore vincolante ai parametri del D.M. n. 200/2012 invece di verificare la sostanziale non commercialità dell'attività scolastica. Secondo il ricorrente, la documentazione prodotta dimostrava che le rette applicate erano inferiori alla metà dei costi medi ministeriali, e ciò sarebbe sufficiente a provare l'assenza di finalità lucrative e quindi il diritto all'esenzione IMU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo. Ha affermato che, ai fini dell'esenzione IMU per immobili destinati ad attività scolastica, il contribuente deve provare in concreto il requisito oggettivo della non commercialità, e che tale prova non può fondarsi solo su parametri ministeriali non vincolanti né sulla mera circostanza che le rette siano inferiori ai costi medi, se non risulta che esse siano simboliche o comunque tali da escludere una parziale copertura dei costi. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva negato l'esenzione per l'immobile di Via Valtellina. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata in favore della controparte, a una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992

    L'esenzione per gli immobili destinati ad attività specifiche richiede, oltre al requisito soggettivo, la prova del requisito oggettivo dello svolgimento dell'attività con modalità non commerciali; il beneficio va interpretato restrittivamente perché derogatorio alla regola generale di contribuzione.

  • art. 4 D.M. 19 novembre 2012, n. 200

    I parametri ivi previsti hanno valore meramente indicativo e non decisivo ai fini della prova della non commercialità; possono al più costituire elementi indiziari, ma non bastano da soli a fondare il diritto all'esenzione.

  • art. 91-bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

    È richiamato come base normativa della disciplina dell'esenzione IMU per enti non commerciali e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'esenzione incombe sul contribuente che la invoca in deroga alla regola generale dell'imposizione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La Corte ha richiamato la manifesta infondatezza del ricorso alla luce di orientamenti consolidati di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato ai fini della definizione anticipata e della statuizione sulle conseguenze processuali, incluse le condanne accessorie.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    È stata disposta condanna per responsabilità aggravata e la corresponsione di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • decisione 2013/284/UE della Commissione

    È richiamata per ribadire il rilievo del carattere gratuito o simbolico dei corrispettivi nell'accertamento della non commercialità dell'attività scolastica.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione IMU degli immobili destinati ad attività scolastica svolta da enti non commerciali, non basta la qualificazione formale dell'ente o del servizio: occorre provare in concreto che l'attività sia svolta con modalità non commerciali.
  • L'onere della prova dei requisiti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca, trattandosi di deroga alla regola generale dell'imposizione.
  • I parametri ministeriali previsti dal D.M. n. 200/2012 non sono vincolanti né decisivi: possono avere funzione orientativa, ma non sostituiscono la dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento dell'attività nel periodo d'imposta considerato.
  • La prova della non commercialità richiede elementi oggettivi sui contenuti economici dell'attività e sui corrispettivi praticati; rette semplicemente inferiori ai costi medi non bastano, se non risultano sostanzialmente simboliche o gratuite.
  • Ai fini dell'esenzione, è irrilevante che l'attività abbia prodotto perdita di esercizio, poiché ciò non equivale di per sé a dimostrare la non commercialità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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