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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32137/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva condannati per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. sostenendo l'insufficienza e la genericità del materiale probatorio (deposizioni di P.G., dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni), l'erronea attribuzione della qualifica di "capo" a Ricci Enrico (sostenendo la sua subalternità rispetto a terzi) e la non corretta valutazione delle circostanze attenuanti generiche ai fini della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi siano critiche generiche e cumulative volte a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha confermato che la Corte d'appello ha argomentato in modo logico e congruo la ritenuta appartenenza dei Ricci al "clan Sarno" sulla base di molteplici elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, riscontri investigativi) e ha confermato il riconoscimento del ruolo apicale di Ricci Enrico (capo zona) e la partecipazione di Ricci Gennaro. Anche le doglianze sulla determinazione della pena e sul bilanciamento attenuanti/aggravanti sono state ritenute insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha interpretato che la qualifica di "capo" non richiede necessariamente il vertice assoluto ma anche incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo, rilevando che la condotta e i rapporti descritti indicano una stabile appartenenza al clan e ruolo primario per Ricci Enrico

  • art. 416-bis, comma 2 cod. pen.

    Richiamata nel ricorso in relazione al ruolo aggravato; la Corte ha ritenuto che le prove consentivano di qualificare Enrico come capo zona ai sensi della norma

  • art. 192, commi 1 e 3 cod. proc. pen.

    Norme processuali relative alla valutazione della prova (rilevanza e valore delle dichiarazioni); i ricorrenti censuravano la valutazione, ma la Cassazione ha ritenuto che la valutazione motivata del giudice di merito non fosse manifestamente illogica

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma sulle formalità della sentenza di appello; evocata per lamentare vizi di motivazione, ma la Corte ha giudicato la motivazione congrua e logica

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento davanti alla Corte di Cassazione; richiamata dai ricorrenti per presunte violazioni, ma la Corte ha escluso vizi tali da consentire il sindacato di legittimità

  • art. 63 cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti; la difesa chiedeva prevalenza delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato il bilanciamento con le aggravanti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti specifiche (se pertinente al caso); utilizzata nella valutazione complessiva delle circostanze ai fini del quantum

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita i motivi di cassazione rilevanti: la Corte ha richiamato il principio per cui non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio se non per specifiche censure di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione

  • art. 132 cod. pen.

    Principio guida nella determinazione della pena; la Corte ha richiamato che la fissazione della pena resta discrezionale del giudice di merito se adeguatamente motivata

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse rispettato tali criteri nel bilanciamento aggravanti/attenuanti

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso chiedere la rinnovata valutazione del materiale probatorio con critiche generiche: il ricorso deve indicare vizi specifici della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) per essere ammissibile
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni possono reggere una condanna per associazione mafiosa se risultano specifiche, concordanti e riscontrate da altri elementi investigativi; il giudice di merito deve motivare la loro attendibilità
  • La qualifica di "capo" in un'associazione di tipo mafioso non richiede sempre la posizione di vertice assoluto: può emergere anche da incarichi direttivi e di gestione di aree/attività, purché adeguatamente provata
  • Le contestazioni relative alla determinazione della pena (bilanciamento attenuanti/aggravanti) sono ampiamente rimesse al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è assente o manifestamente illogica
  • I soprannomi e i riferimenti impliciti nelle intercettazioni non sono di per sé insufficienti se il contesto e i riscontri investigativi consentono l'identificazione dell'autore e l'inquadramento dei fatti

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