Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31146/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/09/2025. Dal testo emerge che l'imputato deduceva: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) un errore nella determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che il primo motivo è formulato in modo generico e non si confronta con la specifica e ampia valutazione svolta dal giudice di merito sul punto; il secondo motivo è parimenti generico, perché si risolve in una censura del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice nella commisurazione della pena. Non sono desumibili dal testo i fatti materiali del reato contestato né la qualificazione giuridica originaria del fatto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità è stata ritenuta inammissibile perché generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità è stata dichiarata per genericità dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che deduce il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto senza confrontarsi con l'argomentazione specifica sviluppata dal giudice di merito.
  • La censura sulla determinazione della pena non è ammissibile quando si risolva in una mera critica generica all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, senza indicare specifici vizi di legalità o illogicità.
  • La genericità del ricorso, specie quando non si misuri con la motivazione della sentenza impugnata, comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.