Cassazione Penale, Ordinanza n. 31146/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/09/2025. Dal testo emerge che l'imputato deduceva: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) un errore nella determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che il primo motivo è formulato in modo generico e non si confronta con la specifica e ampia valutazione svolta dal giudice di merito sul punto; il secondo motivo è parimenti generico, perché si risolve in una censura del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice nella commisurazione della pena. Non sono desumibili dal testo i fatti materiali del reato contestato né la qualificazione giuridica originaria del fatto.
Norme richiamate
La doglianza sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità è stata ritenuta inammissibile perché generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
L'inammissibilità è stata dichiarata per genericità dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che deduce il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto senza confrontarsi con l'argomentazione specifica sviluppata dal giudice di merito.
- La censura sulla determinazione della pena non è ammissibile quando si risolva in una mera critica generica all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, senza indicare specifici vizi di legalità o illogicità.
- La genericità del ricorso, specie quando non si misuri con la motivazione della sentenza impugnata, comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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