Cassazione Penale, Sentenza n. 37447/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Petrone ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna del GIP di Santa Maria Capua Vetere a 2 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di tentato (art. 56) e consumato di induzione indebita (art. 319-quater c.p., capi KK e LL come riqualificati), per aver, in qualità di Vice Sindaco con delega all'ecologia, posto pressioni su Antonio Scialdone (denunciante e rappresentante della societa' "Ecologia e Impianti") prospettando l'aggiudicazione di un appalto (valore circa euro 1.600.000) in cambio del 10% e chiedendo l'assunzione di sei lavoratori. Il ricorrente ha censurato (1) l'inidoneità degli atti induttivi perché la procedura era in uno stadio embrionale (esistenza solo di un Piano industriale programmatico poi annullato in autotutela) e per la mancanza del potere decisionale di Scialdone; (2) la mancata idoneità del tentativo relativo alle determine di pagamento e alla richiesta di assunzioni; (3) l'illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della sua incensuratezza. La Corte di Cassazione ha riesaminato la fattispecie alla luce della giurisprudenza sulla distinzione tra induzione indebita e concussione, sul concetto di abuso della qualita' vs abuso di potere, e sui presupposti della consumazione e del tentativo del reato di induzione indebita.
La decisione
La Corte ha ritenuto i primi tre motivi infondati perché la sentenza di merito ha valutato credibili le dichiarazioni accusatorie di Scialdone e ha dimostrato che le condotte di Petrone erano idonee, alla stregua dell'abuso della qualita', a porre in stato di soggezione il privato inducendolo alla promessa/dazione (tra l'altro supportato da conversazioni registrate). Tuttavia, per il capo KK) la Corte ha constatato l'estinzione del reato per prescrizione (termine decorso) e ha annullato senza rinvio la condanna limitatamente a quel capo. Per il resto ha rigettato il ricorso, ha ritenuto inammissibile il quarto motivo (generico) e, ai sensi dell'art. 620, lett. i, c.p.p., ha proceduto alla rideterminazione della pena complessiva in anni 2 e mesi 4 di reclusione, con la corrispondente riduzione delle pene accessorie (interdizione temporanea dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).
Norme richiamate
Norma base sull'induzione indebita: la Corte interpreta che la condotta di induzione può realizzarsi tramite abuso della qualita' o dei poteri, anche mediante persuasione o prospettazione di poteri di ingerenza, e che la consumazione si consegue con la promessa/dazione del privato
Regola il tentativo: applicata per valutare la configurabilita' dell'ipotesi tentata rispetto alle condotte contestate
Richiamata dalla difesa (in relazione alla disciplina del reato impossibile) ma la Corte ritiene non applicabile perché gli atti were ritenuti idonei a creare la percezione di potere/influenza
art. 27, comma 1 Cost.
Richiamata in tema di responsabilita' personale e punibilita', nel quadro della valutazione della colpevolezza
art. 62-bis, comma 3 cod. pen.
Indica che l'incensuratezza da sola non obbliga al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in assenza di elementi favorevoli
art. 620, lett. i, cod. proc. pen.
Autorita' della Corte di Cassazione a rideterminare la pena quando non vi sono valutazioni discrezionali da rimettere ai giudici di merito; applicata per ridurre la pena a 2 anni e 4 mesi
Massime di principio
- Perche' un comportamento integri l'induzione indebita non e' necessario che l'agente abbia un potere formale diretto sull'atto amministrativo: e' sufficiente l'abuso della qualita' con la prospettazione di un'efficace capacita' di ingerenza tale da essere percepita come fonte di vantaggi o minacce dal privato.
- Anche atti 'embrionali' o documenti programmatici possono essere considerati idonei a cagionare l'induzione se, nel contesto fattuale, creano concrete aspettative nel privato e sono accompagnati da pressioni ripetute e prospettazioni di vantaggi.
- La consumazione dell'induzione indebita puo' avvenire con la promessa del privato: non e' necessario l'effettivo adempimento della promessa per la consumazione del reato, salvo che la promessa sia meramente simulata (riserva mentale contestuale), caso in cui puo' profilarsi il tentativo.
- La distinzione tra concussione e induzione indebita dipende dal grado di compressione della liberta' di autodeterminazione del privato: se la pressione lascia margini significativi di scelta si configura l'induzione, non la concussione.
- La mera mancanza di poteri formali del pubblico agente (es. incapace di adottare determine di pagamento) non esclude l'abuso della qualita' se questi prospetta o fa credere di poter influenzare atti spettanti all'amministrazione.
- L'annullamento in autotutela di un atto amministrativo o la fase embrionale di una procedura non escludono automaticamente la rilevanza penale degli atti induttivi ove il complesso fattuale mostri l'idoneita' a creare aspettative e sottoporre il privato a pressioni.
- La prescrizione puo' determinare l'annullamento del capo relativo ma non incide automaticamente sugli altri capi: la Cassazione puo' annullare il capo prescritto senza rinvio e rideterminare la pena residua quando non siano necessarie ulteriori valutazioni di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche puo' essere legittimo anche se il ricorrente e' incensurato, quando manchino elementi positivi che possano giustificare la loro concessione.
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