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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20897/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società di servizi)

La controversia

Nel giudizio di merito un’utente del servizio idrico aveva chiesto la restituzione di quanto pagato, in una somma pari a euro 684,97, a titolo di quota di depurazione, assumendo che nel Comune di residenza le fognature non fossero collegate a impianti centralizzati di depurazione ovvero che tali impianti non fossero funzionanti. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e rigettato la riconvenzionale della società convenuta. In appello, la società aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Regione Campania e, nel merito, aveva sostenuto di aver dimostrato l’esistenza e il funzionamento del servizio di depurazione. Il Tribunale aveva dichiarato l’appello inammissibile perché tardivo, ritenendo decorso il termine lungo ex artt. 324, 325, 326 e 327 c.p.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. nonché del d.l. n. 18 del 2020, art. 83, e del d.l. n. 23 del 2020, art. 36, per non avere il Tribunale considerato la sospensione dei termini processuali legata all’emergenza Covid-19, che avrebbe reso tempestivo l’appello notificato il 2 dicembre 2020.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo sulla tempestività dell’appello, affermando che la sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid-19 va computata in 64 giorni e si cumula con la sospensione feriale. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 4 marzo 2020, il termine lungo per impugnare scadeva il 9 dicembre 2020; l’appello notificato il 2 dicembre 2020 era quindi tempestivo. La Corte ha inoltre osservato che le ulteriori argomentazioni del Tribunale sul merito erano irrilevanti, perché una volta dichiarata l’inammissibilità il giudice d’appello si spoglia della potestas iudicandi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 326 e 327 c.p.c. per il calcolo del termine di impugnazione.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 325 e 327 c.p.c. per il calcolo del termine di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare è stato calcolato tenendo conto delle sospensioni straordinarie e feriali.

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83

    La sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid-19 va computata nel periodo previsto dalla normativa speciale.

  • d.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36

    Unitamente all’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, disciplina richiamata per la sospensione dei termini processuali emergenziale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal Tribunale per affermare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata con il rito camerale previsto da questa norma.

Massime di principio

  • La sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l’emergenza Covid-19 si computa per 64 giorni e si cumula con la sospensione feriale, incidendo anche sul termine lungo per impugnare.
  • Quando l’appello è stato erroneamente dichiarato inammissibile per tardività, il giudice d’appello non può al tempo stesso pronunciarsi sul merito: le ulteriori considerazioni sono prive di efficacia processuale e non necessitano di specifica impugnazione.
  • Ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. deve essere calcolato tenendo conto di tutte le sospensioni processuali applicabili e del dies festivo finale.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione priva il giudice ad quem della potestas iudicandi sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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