Cassazione Penale, Sentenza n. 24285/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore (art. 7, comma 15-bis, cod. strada). Denunciava: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché i giudici avrebbero ritenuto la responsabilità sulla base di semplici gesti di aiuto alla sosta senza provare la richiesta o la percezione di una controprestazione economica, e contestava altresì l'assenza nel fascicolo del verbale comprovante la definitività della precedente sanzione amministrativa (reiterazione); (2) violazione processuale (art. 431 c.p.p.) per l'utilizzo, nel dibattimento, del verbale/annotazione del 17 maggio 2019 ritenuto estraneo agli atti consentiti e privo del "chiaro assenso delle parti", che avrebbe dovuto renderlo inutilizzabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna. Sul primo profilo ha ritenuto infondato il rilievo che la fattispecie richieda la prova della percezione di denaro: ai sensi dell'art. 7, comma 15-bis, cod. strada la condotta punita è l'esercizio dell'attività di parcheggiatore senza autorizzazione, indipendentemente dall'effettiva ricezione di somme. La reiterazione è stata ritenuta provata da annotazioni di polizia giudiziaria che documentavano l'osservazione dell'imputato a meno di un anno dalla precedente sanzione e dalla mancata opposizione/omesso pagamento del verbale del 29/10/2018; la Corte ha affermato che non è necessario produrre un'ulteriore attestazione formale di definitività se esiste una prova minima unita all'assenza, da parte dell'imputato, di elementi contrari. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che l'annotazione del 17/05/2019 era stata acquisita con il consenso delle parti e, comunque, l'eventuale inutilizzabilità di atti inseriti erroneamente nel fascicolo non opera automaticamente ma deve essere eccepita tempestivamente (art. 491, comma 2, c.p.p.). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle ammende oltre a confermare la pena già inflitta in grado di merito.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, codice della strada
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
La norma punisce l'esercizio dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine senza autorizzazione; la Corte interpreta che non sia elemento costitutivo la ricezione di denaro o altra utilità, bensì l'esercizio dell'attività in assenza dell'autorizzazione
art. 431, codice di procedura penale
Regola gli atti che costituiscono il fascicolo per il dibattimento; la Corte rileva che atti ulteriori possono essere acquisiti con il consenso delle parti e che l'inutilizzabilità non è automatica se non tempestivamente eccepita
art. 491, comma 2, codice di procedura penale
art. 491, comma 2, cod. proc. pen.
Fissa il termine per sollevare eccezioni processuali come l'inutilizzabilità di atti; la Corte afferma che l'eccezione deve essere proposta tempestivamente o l'atto resta utilizzabile
art. 191, codice di procedura penale
Norma sull'inutilizzabilità degli atti acquisiti con violazione di legge; la Corte osserva che non è stata dedotta l'acquisizione secondo un procedimento contra legem e quindi l'articolo non è applicabile automaticamente
art. 111, comma 5, Costituzione
Consente deroghe al contraddittorio nella formazione della prova con il consenso dell'imputato; la Corte ricorda che il consenso rende legittima l'acquisizione di atti senza pieno contraddittorio
Massime di principio
- Per i reati contravvenzionali previsti dall'art. 7, comma 15-bis cod. strada, è sufficiente provare l'esercizio dell'attività di parcheggiatore senza autorizzazione: non è necessario dimostrare la percezione di denaro o la richiesta esplicita di una controprestazione
- La reiterazione rispetto a una sanzione amministrativa precedente può essere provata anche con elementi documentali minimali (annotazioni di polizia, verbale di accertamento, mancata opposizione o mancato pagamento) senza che sia obbligatoria la produzione di una formale certificazione di definitività, salvo che la difesa fornisca elementi contrastanti
- Gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento e non compresi tra quelli elencati all'art. 431 c.p.p. possono comunque essere utilizzati se acquisiti con il consenso delle parti; l'inutilizzabilità per inserimento erroneo va eccepita tempestivamente (art. 491 c.p.p.)
- L'eccezione processuale relativa alla utilizzabilità di atti deve essere formulata nei termini previsti: la mancata tempestiva deduzione comporta la perdita dell'eccezione e l'utilizzabilità dell'atto in giudizio
- Se si ritiene che un atto sia stato acquisito in violazione di legge, occorre dedurre specificamente la violazione e, se possibile, produrre prove contrarie (per esempio documentazione di opposizione/oblazione del verbale) per contrastare la ricostruzione probatoria basata sulle annotazioni di polizia
- In casi analoghi il difensore dovrebbe preservare documenti che attestino il pagamento o l'impugnazione di sanzioni amministrative pregresse e, in caso di atti inseriti irregolarmente nel fascicolo, sollevare immediatamente eccezione ai sensi dell'art. 491 c.p.p.
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