Cassazione Penale, Ordinanza n. 10601/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per un tentativo di furto in abitazione aggravato. I motivi dedotti erano due: con il primo si denunciava violazione di legge e si contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la censura riproponeva sostanzialmente questioni già esaminate e respinte in appello; con il secondo si contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha rilevato che la doglianza sulle attenuanti generiche era generica e manifestamente infondata, mentre quella sull'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. era inammissibile perché nuova, non essendo stata dedotta come motivo di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché meramente reiterativo di doglianze già respinte dal giudice di merito e diretto a contestare una motivazione ritenuta esaustiva e immune da vizi logici. Ha ritenuto il secondo motivo in parte manifestamente infondato e generico quanto alle attenuanti generiche, e in parte inammissibile perché nuovo quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non dedotta in appello come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma incriminatrice del tentativo rispetto al reato contestato
indicato insieme all'art. 625 n. 2 c.p. come base del reato contestato, in relazione al tentativo di furto in abitazione
richiamato come circostanza aggravante del reato patrimoniale contestato
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenuta non dedotta in appello e quindi non esaminabile in cassazione
richiamato per affermare che una censura non proposta come motivo di appello è inammissibile in cassazione
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, quando il ricorso non offra una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata.
- La censura che si limiti a contestare la motivazione senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza di appello è non specifica e, quindi, inammissibile.
- La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere sorretta da doglianze specifiche; se la motivazione della sentenza di merito è congrua e immune da vizi logici, la censura è manifestamente infondata.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte con i motivi di appello, poiché l'art. 606, comma 3, c.p.p. preclude l'esame delle doglianze non previamente devolute al giudice di secondo grado.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e può disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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